Non esiste un numero di giorni oltre il quale scatta l’abbandono del tetto coniugale. La legge non fissa alcuna soglia: conta se l’allontanamento è stato la causa della rottura del matrimonio e se chi se n’è andato può provare di averne avuto una ragione legittima. In un caso arrivato fino in Cassazione sono bastati due giorni perché la separazione venisse addebitata alla moglie, che con l’addebito ha perso mantenimento, casa e collocazione del figlio minore.
Dopo quanti giorni scatta l’abbandono del tetto coniugale?
Nessun termine, nemmeno indicativo. Le domande che il giudice si pone sono altre tre:
- l’allontanamento è stato volontario? Una trasferta di lavoro o un ricovero non sono abbandono;
- è stato la causa della crisi o il suo effetto? Se il legame era già venuto meno, l’uscita di casa non è ciò che ha rotto il matrimonio;
- chi è uscito può provare una giusta causa? L’onere della prova è suo, non dell’altro coniuge.
Una sola notte può bastare, se ricorrono quelle condizioni; mesi di assenza possono non rilevare, se il matrimonio era già finito o se l’allontanamento era giustificato. Contare i giorni, insomma, è la cosa meno utile che si possa fare. Il caso che segue lo dimostra.
Che cosa è successo
Il Tribunale di Sassari ha addebitato alla moglie la fine del matrimonio per essersi allontanata dalla casa familiare senza un giustificato motivo. La decisione è stata confermata in appello e poi dalla Corte di cassazione (Cass., sez. VI-1, ordinanza 14 gennaio 2020 n. 509), che ha ritenuto l’allontanamento privo di giustificazione.
Il punto che colpisce, e che rende il caso istruttivo, è la sproporzione apparente fra la condotta — due giorni di assenza — e le conseguenze. La sproporzione però è solo apparente: quello che il giudice ha valutato non è la durata dell’assenza, ma il fatto che sia stata la causa della rottura e che non fosse sorretta da un motivo legittimo.
Quanto le è costato, voce per voce
- Addebito della separazione: la responsabilità della fine del matrimonio è stata attribuita a lei.
- Nessun assegno di mantenimento, pur trovandosi in condizioni economiche precarie: è l’effetto tipico dell’addebito.
- Perdita della casa coniugale, che non le è stata assegnata.
- Collocamento del figlio minore presso il padre, con affidamento a entrambi ma residenza paterna.
- Nessun assegno per il figlio minore, conseguenza diretta del punto precedente.
Il padre versa trecento euro al mese soltanto al figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, che vive con la nonna materna.
All’elenco va aggiunta una conseguenza che si manifesta più avanti nel tempo: al coniuge cui la separazione è addebitata non spettano i diritti successori sull’eredità dell’altro, se questi muore prima del divorzio, salvo il diritto a un assegno vitalizio nei casi in cui godesse degli alimenti.
Perché due giorni sono bastati
Dal matrimonio nascono obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Non è quindi soltanto un dovere di abitare sotto lo stesso tetto: è un dovere di prendersi cura dell’altro, moralmente ed economicamente.
Quando uno dei coniugi lascia la casa viene meno a quel dovere, e l’ordinamento tratta l’allontanamento come illecito salvo che ricorra una causa di giustificazione. Ed è qui che si gioca tutto: l’onere della prova è di chi se ne va. Non deve essere l’altro a dimostrare che l’abbandono era ingiustificato; è chi si è allontanato a dover provare di averne avuto ragione.
Nel caso di Sassari quella prova non c’è stata. Dimostrare l’assenza di un tradimento non serviva a nulla, perché l’addebito non le era stato contestato per infedeltà, ma per l’allontanamento in sé. Sulla disciplina generale della materia rimandiamo alla nostra guida sull’abbandono del tetto coniugale.
Quando allontanarsi è legittimo
Le situazioni in cui l’allontanamento non comporta conseguenze sono sostanzialmente tre:
- quando è conseguenza di comportamenti violenti, pressioni o minacce dell’altro coniuge;
- quando il legame fra i coniugi era già venuto meno, sicché l’allontanamento non è la causa della rottura ma il suo effetto;
- quando è già stata depositata in tribunale la domanda di separazione.
Anche qui vale la regola dell’onere della prova: la causa di giustificazione va documentata, non affermata.
La mossa che avrebbe cambiato tutto: l’accordo scritto
Se la decisione di allontanarsi è condivisa, o anche solo tollerata dall’altro coniuge, conviene metterla per iscritto prima di uscire di casa. Non serve una formula sacramentale: serve un documento firmato da entrambi in cui si dà atto che l’allontanamento avviene di comune accordo.
Un foglio del genere non impedisce all’altro di cambiare idea in seguito, ma sposta il terreno della discussione: chi ha firmato non può poi sostenere in giudizio di essere stato abbandonato. È lo strumento più economico esistente in tutto il diritto di famiglia, ed è quello che nel caso di Sassari è mancato.
Fac-simile di accordo per l’allontanamento dalla casa coniugale
I sottoscritti Sig. …, nato a … il …, residente in …, e Sig.ra …, nata a … il …, residente in …
premesso che
— i coniugi hanno contratto matrimonio il … a … e hanno stabilito la residenza familiare in …, via …;
— è intenzione dei coniugi concordare un periodo di separazione di fatto;tutto ciò premesso si conviene quanto segue
1) I coniugi si liberano reciprocamente dall’obbligo di convivenza e di assistenza morale; il Sig. … autorizza la Sig.ra … a lasciare la casa coniugale, senza che ciò possa costituire causa di addebito della separazione.
2) Il presente accordo non costituisce rinuncia, da parte di alcuno dei coniugi, alle domande che potranno essere formulate in sede di separazione, consensuale o giudiziale.
Luogo e data … — Firme …
Conservane copia firmata in originale da entrambi. Se il rapporto è già conflittuale, farlo predisporre da un avvocato costa poco e riduce il rischio che l’accordo venga contestato nella forma.
Che cosa l’accordo non fa
Va detto con chiarezza, perché è l’equivoco più frequente:
- non è una separazione: gli effetti giuridici del matrimonio restano tutti in piedi, compresi quelli patrimoniali;
- non sospende l’obbligo di assistenza materiale verso l’altro coniuge e verso i figli;
- non vincola il giudice, che valuterà i comportamenti complessivi delle parti;
- non regola l’affidamento dei figli, il mantenimento o l’uso della casa: per quello serve una separazione vera.
Se l’allontanamento lascia l’altro coniuge o i figli privi dei mezzi di sostentamento, resta possibile una responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e l’accordo firmato non la esclude.
Se il matrimonio è in crisi
Le crisi che portano qualcuno a uscire di casa nascono quasi sempre negli stessi punti: il riassetto della coppia dopo la nascita dei figli, le regole educative, le difficoltà economiche, condizioni personali come una depressione post partum. Sono situazioni in cui il gesto di andarsene è comprensibile e, giuridicamente, pericoloso.
L’ordine delle mosse conta più della mossa in sé: prima si parla, poi eventualmente si mette per iscritto, poi si esce di casa. Invertirlo è ciò che trasforma una pausa di due giorni in un addebito.
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- Assegnazione della casa coniugale: a chi spetta e quando
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Domande frequenti
Quanti giorni fuori casa fanno scattare l’abbandono?
Non esiste una soglia di giorni. Conta se l’allontanamento è stato la causa della rottura e se chi se n’è andato può provare un motivo legittimo: nel caso deciso dalla Cassazione sono bastati due giorni.
Se me ne vado perdo automaticamente la casa e il mantenimento?
Non automaticamente: le perdi se la separazione ti viene addebitata. L’addebito richiede che l’altro lo chieda e lo dimostri, ma l’onere di provare il giustificato motivo dell’allontanamento resta a carico di chi è uscito di casa.
L’accordo firmato dai coniugi è sufficiente a evitare l’addebito?
Non offre una garanzia assoluta, perché il giudice valuta il complesso dei comportamenti, ma toglie all’altro coniuge l’argomento principale: difficilmente potrà sostenere di essere stato abbandonato dopo aver autorizzato per iscritto l’allontanamento.
Posso andarmene se ho già depositato la domanda di separazione?
Sì. Il deposito della domanda è una delle situazioni in cui l’allontanamento è considerato legittimo, insieme ai comportamenti violenti dell’altro coniuge e al caso in cui il legame fosse già venuto meno.