fbpx

Separazione e divorzio in un unico procedimento

Per i coniugi che intendessero separarsi e successivamente divorziarsi è stata introdotta una importante novità: si potrà proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso, in maniera contestuale, a condizione che gli atti introduttivi, siano completi con l’allegazione di tutti i fatti e i mezzi di prova.

In merito al divorzio, la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere proposta sin dall’atto introduttivo della separazione, in modo da concentrare le prove in un’unica attività istruttoria. 

Diversamente, sarà possibile riunire il procedimento di divorzio a quello di separazione, utilizzando gli atti istruttori del secondo anche per il primo, per consentire che l’intera istruttoria realizzata in un procedimento sia trasfusa nell’altro.

Col nuovo rito della riforma Cartabia infatti si può proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. Gli atti introduttivi però dovranno già contenere l’allegazione completa di fatti e mezzi di prova e l’udienza di comparizione, convocata entro novanta giorni dal ricorso, può concludersi con la definizione dell’intera causa.

Vi sono tuttavia due i requisiti di procedibilità per la domanda di divorzio: passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e cessazione ininterrotta della convivenza.

La riforma prevede quindi un solo rito andando oltre la frammentazione di oggi dove a seconda dell’organo giudiziario, tribunale ordinario, tribunale per i minorenni o giudice tutelare, viene adottato un rito differente.

Non ci sarà più la struttura bifasica del procedimento, prima davanti al Presidente e poi al Giudice istruttore. La competenza per territorio sarà quella del Tribunale di residenza del minore, e in mancanza di figli minori, quella del convenuto. 

Avv. Smeralda Cappetti
Avv. Smeralda Cappetti

L'Avv. Smeralda Cappetti dirige la sede di Firenze di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Articoli: 4

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *