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Coronavirus e limitazioni al diritto di visita dei genitori separati

Il Ministero della Salute, con ordinanza del 20 marzo 2020 ha disposto che «d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».
In data 22 marzo 2020 poi, di concerto con il Ministero degli Interni, ha emanato una seconda ordinanza in forza della quale «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Dalla lettura del testo legislativo si evince che, tra le cause giustificatrici degli spostamenti, non rientrano più quelle legate alle “situazioni di necessità contemplate nei d.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020. L’ordinanza ha efficacia (art.2) sino all’intervento di un nuovo DPCM.

Infine, è intervenuto il Governo, con il dpcm 22 marzo 2020 che ha:
– previsto all’art.1 il divieto «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»;
– conseguentemente soppresso le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» dal dpcm 8 marzo 2020;
confermato le disposizioni di cui al Dpcm 11 marzo 2020 e quelle di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 da applicarsi “cumulativamente” rispetto a quelle del dpcm 22 marzo 2020 estendendone l’efficacia sino al 3 aprile;
– de facto abrogato le disposizioni dell’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Interni, del 22 marzo 2020.

Sono quindi sorti nuovi interrogativi tra i genitori separati, in ordine alla possibilità o meno di far visita ai figli che risiedano in altri comuni.

Si fa presente intanto che in tema di affido e collocamento dei minori si è già formata giurisprudenza a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori in questo particolare momento di contenimento del coronavirus, tant’è che le pronunce sono univocamente orientate a considerare l’art.1 comma 1 lett. a non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistente relative ai figli; si legge infatti: “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” (sentenza del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020).

È stato infatti ritenuto che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientra il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo di “rimanere a casa per contenere i contagi”; quindi da esercitare, così come stabilito nei provvedimenti del Tribunale e non con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute ex art.32 Costituzione.

Il Governo è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti regolanti la separazione, anche delle coppie di fatto, e i divorzi.
Già nel decreto dell’11 marzo si faceva espressamente riferimento alla questione e si diceva che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Il nuovo decreto, quello del 22 marzo, non prevede nulla di diverso. Quindi i genitori potranno accompagnare i figli dall’ex coniuge anche se vive in un comune diverso. Dovrà ovviamente munirsi dell’autocertificazione con la quale motiverà la ragione dello spostamento, sia quando avrà il bambino a bordo dell’auto sia quando rientrerà al suo domicilio»

Al momento infatti sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, nella sezione Faq vi è riportata la seguente risposta:

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Avv. Smeralda Cappetti
Avv. Smeralda Cappetti

L'Avv. Smeralda Cappetti dirige la sede di Firenze di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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