Nei procedimenti che lo riguardano — separazione, divorzio, affidamento — il bambino non è un semplice “oggetto” delle decisioni dei genitori e del giudice: ha il diritto di essere ascoltato. È uno dei principi cardine del diritto di famiglia moderno. Vediamo quando l’ascolto è previsto, come avviene e che peso ha la voce del minore.
Un diritto del minore
L’ascolto (o audizione) del minore è un suo diritto, riconosciuto dall’ordinamento italiano e dalle convenzioni internazionali. Serve a dare voce al bambino nelle decisioni che incidono sulla sua vita, come l’affidamento e il collocamento, garantendo che il suo punto di vista venga preso in considerazione.
Quando il minore viene ascoltato
La legge prevede che sia ascoltato il minore che abbia compiuto i dodici anni e anche quello di età inferiore, se capace di discernimento, cioè in grado di comprendere la situazione ed esprimere opinioni consapevoli. L’ascolto avviene nei procedimenti in cui si assumono provvedimenti che lo riguardano.
L’ascolto può essere omesso solo in casi specifici e motivati: quando è contrario all’interesse del minore, quando è manifestamente superfluo, o quando il bambino non è in grado di affrontarlo. Il giudice deve in ogni caso dare conto delle ragioni di un’eventuale mancata audizione.
Come avviene l’ascolto
L’ascolto non è un interrogatorio e non deve trasformarsi in un’esperienza traumatica. Si svolge con modalità protette e adatte all’età del bambino. In particolare:
- è condotto di norma direttamente dal giudice, eventualmente con l’ausilio di esperti (psicologi, neuropsichiatri infantili);
- si svolge in un contesto adeguato, lontano dalla conflittualità tra i genitori;
- al bambino viene spiegato il senso dell’incontro e che la decisione finale spetta agli adulti, per non caricarlo di responsabilità.
L’obiettivo è raccogliere il suo vissuto e le sue opinioni rispettando la sua serenità.
Che peso ha la voce del minore
Questo è il punto più delicato: la volontà espressa dal minore viene considerata, ma non è vincolante. Il giudice ne tiene conto valutandola alla luce dell’età, della maturità e del contesto, ma la decisione finale resta orientata all’interesse del minore, che non sempre coincide con ciò che il bambino dichiara di volere.
Questa impostazione tutela anche il minore dal rischio di essere strumentalizzato nel conflitto tra i genitori: ascoltarlo non significa scaricare su di lui la scelta, ma dargli voce all’interno di una valutazione complessiva.
Per approfondire leggi come viene valutata la scelta del genitore da parte del minore e la guida all’affidamento dei figli. Il riferimento sono gli artt. 336-bis e 337-octies del Codice civile.
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Domande frequenti
Da che età il minore viene ascoltato?
Dai dodici anni, e anche prima se capace di discernimento, cioè in grado di comprendere la situazione ed esprimere opinioni consapevoli sui provvedimenti che lo riguardano.
L’ascolto può essere evitato?
Solo in casi motivati: quando è contrario all’interesse del minore, manifestamente superfluo o quando il bambino non è in grado di affrontarlo. Il giudice deve spiegare il perché.
Come si svolge l’ascolto?
In modo protetto e adatto all’età, di norma direttamente dal giudice, anche con l’aiuto di esperti, lontano dal conflitto tra i genitori. Non è un interrogatorio.
Quello che dice il minore è vincolante?
No. La sua opinione viene considerata in base a età e maturità, ma la decisione finale spetta al giudice nell’interesse del minore, per non caricarlo della responsabilità della scelta.
Una risposta
Convivenza con figli 20. 15 13.
Anni
Convivente con contratto di lavoro ha diritto sul mio ditta individuale??
E casa di proprietà?