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La legge 122 del 7 luglio 2016

È appena entrata in vigore la legge 122 del 7 luglio 2016 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016“.

La Legge, composta da n.37 articoli, in attuazione degli obblighi comunitari del nostro Paese con l’UE, ha lo scopo di garantire l’adeguamento, in alcune materie, di quanto previsto all’ordinamento italiano con quanto previsto in sede Europea.

In tale Legge vi sono rilevanti novità anche per il diritto di famiglia. I punti che ci interessa trattare sono almeno tre

In materia di obbligazioni alimentari e responsabilità genitoriale.

Da oggi, il genitore sul quale incombe l’onere di provvedere al mantenimento del figlio ma che risulta inadempiente potrà essere sottoposto ad una serie di controlli a cura del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile. Tale Dipartimento avrà accesso a tutte le banche dati del fisco e della pubblica amministrazione. In tal modo il Dipartimento per la giustizia minorile viene “abilitato” ad agire contro il genitore obbligato ma inadempiente.

Questo cosa significa in termini pratici?

Significa che oltre all’ex coniuge – che ricordiamo ha la possibilità di esperire un’azione civile, di sporgere querela, di chiedere un’ accertamento a mezzo polizia tributaria – anche il Dipartimento della giustizia minorile potrà adoperarsi contro il genitore inadempiente. Pertanto, potranno essere meglio rintracciati i redditi occultati dal soggetto onerato di obblighi di assistenza familiare.

Come si procederà?

Sarà necessario chiedere un’autorizzazione al Giudice competente per effettuare le indagini in tutte le banche dati. Una volta recepiti i risultati di tale indagine fiscale questi verranno trasmessi all’ufficiale giudiziario che procederà con il pignoramento necessario per riscuotere i crediti alimentari dovuti.

Adeguamento ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per le controversie nell’ambito dell’Unione europea, all’art. 9, la legge 122 del 7 luglio 2016 estende l’accessibilità al patrocinio ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari ed inoltre viene riconosciuto l’accesso al beneficio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.

Per ottenere il beneficio bisognerà presentare apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo nel quale l’obbligo alimentare deve essere eseguito.

Il permesso di soggiorno individuale per minori stranieri

All’art. 10 della legge 122 del 7 luglio 2016 viene prevista la possibilità di un permesso di soggiorno individuale per minori stranieri.

Cioè, al figlio minorenne dello straniero che convive con questi e che soggiorni ivi regolarmente, viene rilasciato “un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art.9”.

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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