Vendere casa per pagare il mantenimento

vendere casa per pagare il mantenimento

Vendere casa per pagare il mantenimento. Il mantenimento della prole, in caso di separazione dei coniugi, ricade su ciascun genitore compatibilmente con le proprie capacità reddituali. Come più volte affermato dalla Cassazione, tale obbligo non viene meno neanche se il genitore resta senza lavoro ( vedi L’OBBLIGO AL MANTENIMENTO RESTA ANCHE SE SI PERDE IL LAVORO), non  essendo sufficiente la perdita dell’occupazione o altra situazione di disagio economico per potersi sottrarre incolpevolmente agli obblighi di assistenza famigliare. Anzi, l’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli comporterà sempre, tranne che in rare eccezioni, l’imputazione ex art. 570 c.p., non potendo essere considerata esimente l’incapacità di provvedere ai figli specie se vi siano beni dai quali poter ricavare denaro, magari mediante la vendita, per provvedere al mantenimento dei minori

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Sentenza Cassazione n. 34211/2016

L’ultima pronuncia in tal senso della Cassazione è quella contenuta nella sentenza n. 34211/2016, ove ancora una volta si afferma l’obbligo assoluto del genitore a dover in ogni modo provvedere al sostentamento dei figli non potendosi aggrappare alla motivazione di incolpevole incapacità economica quando esistono fonti di reddito, quali ad esempio beni immobili da poter vendere, per trarre quanto necessario per garantire il dovuto stabilito a suo carico.

Il caso

La Corte di Cassazione ( sesta sezione penale, sent. n. 34211/2016) ha respinto il ricorso di un soggetto già reo ex art. 570 c.p., per aver violato gli obblighi di assistenza familiare, a nulla rilevando le motivazione addotte dal soggetto di non aver colpa per essersi sottratto parzialmente all’obbligo di mantenere ex moglie e figli.

Nel caso in esame, infatti, l’uomo aveva riportato all’attenzione dei giudici tutte le ricevute di pagamento attestanti il parziale adempimento dell’obbligo, quasi a dimostrazione che non era per mancanza di volontà che non aveva successivamente provveduto, ma solo perché non ne aveva avuto la materiale disponibilità. Egli chiedeva, infatti, la modifica della sentenza di condanna dal momento che parte dell’obbligo era stato adempiuto, ma i giudici, respingendo la richiesta, hanno motivato la propria decisione  con la considerazione che non vi è incapacità assoluta e incolpevole del soggetto obbligato che essendo anche  proprietario di beni immobili, avrebbe ben potuto vendere tali beni ed impiegare il ricavato per mantenere i figli.

La massima

Il fine di tale pronuncia, che si pone in linea con le precedenti,  è quello di evitare la creazione di scusanti da parte di chi vorrebbe sottrarsi ai propri doveri adducendo a sua giustificazione una generica incapacità priva di colpa. Questa non è condizione sufficiente per il venir meno dell’obbligo, a meno che non determini una situazione economica di impossibilità a versare l’assegno che risponda a 4 particolari condizioni, ossia che  sia : assoluta, oggettiva, persistente ed involontaria.

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