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ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Anche il disoccupato è obbligato al mantenimento

§ Sintesi dei contenuti

L’obbligo al mantenimento di un coniuge a favore dell’altro e dei figli non viene meno neppure ove sia sopravvenuta la perdita del lavoro del soggetto.

Ciò si spiega avendo considerazione della natura di tale obbligo, che nasce per assicurare i mezzi di sostentamento a chi è più debole economicamente, ed ha, pertanto, carattere assistenziale. Lo stato di disoccupazione del soggetto tenuto a versare il mantenimento non incide dunque sul suo “dovere” che resta tale, e che, ove non adempiuto, determinerà la configurazione di una ipotesi di reato.

Quella che a prima vista potrebbe sembrare un’incongruenza o addirittura un’ingiustizia è, invece, il frutto di un ragionamento ben più ampio che contempera diversi interessi contrapposti, ponendo da un lato la situazione economica di un soggetto e dall’altra il diritto ad essere mantenuti di altri soggetti.

Ed è proprio la situazione economica nella sua interezza che andrà considerata e non il semplice stato di disoccupazione del soggetto obbligato al mantenimento. La Cassazione, infatti, si è tornata ad esprimere su questo stesso punto ribadendo questo principio con la sentenza n. 15432 del 12 aprile 2016. Il fine di tale pronuncia, che si pone in linea con le precedenti, è quello di evitare la creazione di scusanti da parte di chi vorrebbe sottrarsi ai propri doveri adducendo a sua giustificazione la semplice perdita di lavoro.

4 condizioni

Questa non è condizione sufficiente per il venir meno dell’obbligo, a meno che non determini una situazione economica di impossibilità a versare l’assegno che risponda a 4 particolari condizioni, ossia che sia : assoluta, oggettiva, persistente ed involontaria.

Ma quando una situazione di impossibilità economica per mancanza di entrate può dirsi tale?

Assoluta ed oggettiva: il soggetto che ha perso il lavoro non deve avere altre fonti di reddito di qualsiasi tipo da cui poter attingere, egli dovrà essere assolutamente ed oggettivamente sprovvisto di mezzi economici. L’oggettività attiene alla valutazione dello stato di disagio economico: dovrà essere utilizzato come parametro la situazione economica dell’uomo medio, senza avere in conto le abitudini economiche del soggetto considerato o il suo personale giudizio di una situazione di disagio ( egli, ad esempio, potrebbe anche essere abituato a disporre di migliaia di euro mensili e, a seguito di una riduzione delle proprie entrate, potrebbe considerarsi in una situazione di disagio economico, che però oggettivamente non è di effettiva limitazione economica). L’impossibilità di versare l’assegno deve essere inoltre persistente, cioè si deve protrarre nel tempo senza che a breve o medio termine possa in qualche modo prevedersi un miglioramento della situazione economica; infine l’impossibilità di versare il mantenimento deve essere involontaria, non determinata, cioè, da colpa del soggetto né tanto meno da questi provocata con personali comportamenti ( es: dimissioni).

Solo quando la situazione economica del soggetto potrà definirsi tale (oggettiva – assoluta – persistente – involontaria) ci sarà la possibilità di chiedere una modifica dei patti della separazione per mutamento della situazione economica, e di essere autorizzato a non versare più ( fino a miglioramento delle condizioni) l’assegno di mantenimento senza rischiare di incorrere in un reato.

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