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Vaccino Covid 19, quanto conta il parere del minore?

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del novembre 2021, si è pronunciato su un caso -oggi sempre più frequente- di contrasto tra i genitori in merito alla vaccinazione del figlio minore.

Nel caso in esame, il ricorso è stato presentato da un padre al fine di essere autorizzato -anche a seguito di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale della madre- a far vaccinare la figlia di 14 anni.

In particolare, il ricorrente assumeva che la madre non aveva prestato il consenso, che il pediatra della minore aveva attestato che non vi erano controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino anti Sars CoV-2 alla minore e che gli assistenti sociali dell’Ente affidatario, informati della questione,
non avevano inteso assumere decisioni poiché non si trattava di vaccino obbligatorio

La madre si difendeva assumendo che fosse la figlia ad aver espresso timori e perplessità, trattandosi di un vaccino non obbligatorio e ancora oggetto di studi.

Conformemente alle indicazioni del Comitato di Bioetica del 21.07.2021, ma ancor prima alla luce delle norme internazionali a tutela dei minori, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 e le norme di diritto italiano, il Tribunale ha proceduto all’ascolto della minore.

L’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite prevede che l’opinione del fanciullo debba essere “debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

La Corte di Cassazione, che da ultimo sottolinea sempre più incisivamente la necessità di procedere all’ascolto del minore da parte del Giudice, evidenzia che del parere del minore il giudice deve tenere conto, ma non che debba necessariamente provvedere in conformità imponendosi una rigorosa verifica della conformità al suo interesse delle valutazioni ed aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto (Cass.23804/2021).

Il Tribunale di Milano ha tuttavia ritenuto che, se l’audizione del minore e il suo parere costituiscono un elemento importante per verificare in concreto il suo interesse in ordine ad alcune questioni che lo riguardano (per esempio relative alle frequentazioni con i genitori, alla casa o città dove vivere, alla scelta scolastica, allo sport), le decisioni in campo medico sanitario sono in alcuni casi troppo delicate e complesse, oltre che di estrema rilevanza riguardando la salute del minore, per poter essere valutate da un ragazzino di 14 anni soprattutto quando, come nel caso di specie, le informazioni sono state veicolate in modo non chiaro e certamente non completo, oltre che già orientate da una decisione aprioristica assunta dalla madre.

Pertanto, considerato che il diritto del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, i Giudici milanesi -esaminato il parere del pediatra e gli approdi della scienza internazionale- hanno ritenuto di non conformarsi alla manifestazione di volontà espressa dalla minore.

Il Tribunale ha quindi autorizzato il padre ad assumere, in autonomia e in assenza del consenso materno, ogni decisione relativa alla somministrazione della vaccinazione anti Covid per la figlia, tuttavia invitandolo ad informare la minore, attraverso personale sanitario specializzato, della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la sua salute: ciò al fine di tranquillizzare la minore, ma senza subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.

Avv.ti Colombo e Oltramari
Avv.ti Colombo e Oltramari
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