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Separazione con mutuo

L’acquisto dell’immobile da adibire a casa familiare è un passo importante e significativo che molte coppie fanno a suggello del loro amore in vista di una vita da passare insieme. Tuttavia talvolta l’idillio d’amore giunge al capolinea, e ciò trova il suo riconoscimento formale nella separazione dei coniugi. Si pone a tal punto il problema del pagamento del mutuo ancora non estinto precedentemente acceso per l’acquisto della casa.

Chi dovrà pagare le rate di mutuo restanti?

Varie sono le soluzioni e molte le variabili. Cominciamo con la più semplice e classica delle ipotesi :

  • La coppia decide di vendere la casa e di dividere il ricavato tra entrambi con un mutuo cointestato. Quest’ultima è la soluzione più frequente ( mutuo cointestato ad entrambi) in caso di coppia ove lavorino sia marito che moglie, e la motivazione può essere ricercata anche nella maggior garanzia offerta alle banche concedenti. In tal caso, infatti, al pagamento delle rate provvederanno congiuntamente entrambi i coniugi.
  • La coppia decide di continuare a pagare le rate come in costanza di matrimonio (lasciando ad un momento successivo all’estinzione del mutuo la decisione circa la divisione della proprietà del bene)
  • La coppia si accorda prevedendo l’accollo a carico di un unico coniuge del pagamento delle rate da contemperare con la riduzione del contributo al mantenimento o addirittura in sostituzione dello stesso; anche in tal caso la proprietà dell’immobile resta condivisa.

Vi è poi il caso in cui uno dei coniugi non sia più interessato alla proprietà dell’immobile e pertanto voglia uscire dal contratto. In questo caso si deve richiedere alla banca che ha concesso il mutuo una modifica degli  intestatari, cosa che non sempre avviene con semplicità. In tal caso, ove la banca autorizzi, il coniuge uscente avrà diritto alla metà delle rate fino a quel momento pagate, oppure potrà accettare  altro bene il cui valore sia equiparabile al valore della metà delle rate già pagate.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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