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Quando un genitore ostacola il diritto di visita dell’altro

Non è raro che, successivamente ad una separazione o ad un divorzio, il genitore affidatario del figlio minore impedisca all’altro di vedere o trascorrere del tempo con il figlio nei giorni e negli orari concordati, anche in presenza di un esplicito provvedimento del giudice. In tali situazioni, al fine di far valere il proprio diritto, è possibile presentare ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria competente. Secondo il disposto dell’art. 709 ter del Codice di procedura civile difatti il giudice, in caso di gravi inadempienze o in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore che siano da ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può ammonire oppure condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni nei confronti dell’altro genitore, potendo anche individuare una somma per ogni giorno di violazione.

Cassazione, ordinanza n.26352 del 7.09.2022

Inoltre, in una pronuncia recente, l’ordinanza n.26352 del 7 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa positivamente riguardo la cumulabilità tra le sanzioni irrogate a carico del genitore che ostacoli il diritto di visita dell’altro genitore previste dall’art. 709 ter c.p.c. e le sanzioni previste dall’art. 614 c.p.c., in materia di rimborso delle spese giudiziarie.

In particolare, nel ricorso presentato dinanzi la Corte di Cassazione la ricorrente ha impugnato la precedente decisione della Corte d’Appello di Cagliari, la quale:

  • ha confermato la pronuncia del Tribunale primo grado, che disponeva l’affidamento condiviso della figlia Mevia ai genitori Tizio e Caia, con collocamento della minore presso la madre e prosecuzione del percorso di riavvicinamento al padre tramite l’ausilio dei servizi sociali;
  • ha confermato la sanzione ex art.709 ter c.p.c. di 1.000 euro irrogata a carico della madre Caia per aver ostacolato più volte il diritto di visita del padre Tizio nel corso di diversi anni, riscontrando un effettivo e sistematico rifiuto da parte sua ad ogni incontro del padre con la figlia Mevia;
  • ha rigettato la richiesta di affido esclusivo della minore Mevia alla madre Tizia, considerando che le presunte problematiche del padre legate alla dipendenza dall’alcool non sono state causa di disinteresse paterno e tali problematiche comunque non hanno impedito alla minore Mevia di legarsi affettivamente al padre, anche se conosciuto soltanto in un secondo momento. Secondo la Corte sono inoltre riscontrabili diversi disagi sviluppati dalla minore riconducibili all’assenza di una figura paterna nella sua vita ed in quanto tale è di fondamentale importanza la prosecuzione dei rapporti con il padre, al fine anche di tutelare il diritto alla bigenitorialità della minore;
  • ha accolto parzialmente l’appello incidentale presentato dal padre Tizio, nel quale viene avanzata la richiesta di condannare ex art. 614 c.p.c. la madre Tizia all’ulteriore pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva relativa al provvedimento giudiziale di esercizio del diritto di visita. La Corte ha difatti reputato che il diritto di visita è suscettibile di esecuzione ed in quanto tale rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 614 c.p.c., la cui sanzione è considerata cumulabile con le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

La Corte di Cassazione, successivamente al ricorso presentato dalla madre Caia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, nell’ordinanza in questione, rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte distrettuale.

In particolare la Suprema Corte:

  • relativamente al primo motivo di impugnazione, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata ammissione dell’esame dei carichi pendenti del padre Tizio, della prova per testi e dell’audizione della figlia minore Mevia, dichiara la censura inammissibile, in quanto ritiene che la Corte d’Appello di Cagliari abbia adeguatamente motivato il proprio rigetto e non è riscontrabile alcuna carenza di fatti rilevanti;
  • relativamente al secondo motivo di impugnazione, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella sottovalutazione delle risultanze della CTU relative alle caratteristiche paterne e dei puntuali interventi difensivi a tale riguardo, dichiara la censura inammissibile, in quanto considerata una mera critica alle valutazioni svolte dalla Corte d’Appello di Cagliari;
  • relativamente al terzo motivo di impugnazione, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’omesso accertamento della consonanza al caso delle risultanze della consulenza d’ufficio, dichiara la censura inammissibile in quanto considerata meramente volta a contestare nel merito gli accertamenti effettuati dalla Corte distrettuale sulla effettiva esistenza di comportamenti impeditivi da parte della madre lesivi del diritto di visita del padre, i quali risultano fondati sull’acquisizione di fatti concreti;
  • relativamente al quarto motivo di impugnazione, con il quale viene dedotto il vizio di omessa pronuncia riguardo la richiesta dell’appellante di revoca o sospensione dell’incarico da parte dei servizi sociali territoriali, dichiara la censura manifestamente infondata considerando fondamentale la presenza e l’ausilio dei servizi sociali, il cui intervento è reso necessario proprio a causa del comportamento impeditivo della madre;
  • relativamente al quinto motivo di impugnazione, riguardante la presunta violazione degli artt. 116 e 709 ter c.p.c., in quanto ritenute le valutazioni della Corte distrettuale superficiali perché basate unicamente sulle relazioni dei servizi sociali territoriali, dichiara la censura inammissibile.

In conclusione dunque, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla madre Caia avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, della quale conferma la correttezza di tutte le disposizioni, anche delle disposizioni a carattere patrimoniale, confermando dunque la cumulabililità delle sanzioni previste dall’articolo 709 ter c.p.c. e quelle irrogate ex art. 614 c.p.c.

Daniela Romano

Redazione
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