Uno dei conflitti più dolorosi dopo una separazione si verifica quando un genitore impedisce o ostacola i rapporti tra il figlio e l’altro genitore. Che si tratti della madre che non fa vedere i figli al padre o del padre che ostacola la madre, la legge tutela con forza il diritto del minore a un rapporto equilibrato con entrambi. In questa guida vediamo quali condotte rilevano, quali rimedi esistono e come muoversi in concreto.
La bigenitorialità è un diritto del figlio
Il punto di partenza è fondamentale: il diritto di visita non è solo un diritto del genitore, ma soprattutto un diritto del figlio a conservare un rapporto significativo e continuativo con entrambi i genitori. È il principio della bigenitorialità, cardine del diritto di famiglia. Ostacolare le visite, quindi, non danneggia anzitutto l’altro genitore: lede il minore, ed è per questo che l’ordinamento reagisce con decisione.
Quali condotte costituiscono “ostacolo”
L’ostruzionismo può assumere forme diverse, non sempre eclatanti. Tra le più frequenti:
- negare o rinviare sistematicamente gli incontri previsti, con scuse ricorrenti;
- non rispettare gli orari e i tempi di permanenza concordati o stabiliti dal giudice;
- denigrare l’altro genitore davanti al figlio, alimentando rifiuto e conflitti di lealtà;
- assumere da soli decisioni importanti che spetterebbero a entrambi;
- ostacolare i contatti telefonici o digitali tra figlio e genitore.
Non serve un episodio clamoroso: è spesso la reiterazione di questi comportamenti a configurare una violazione rilevante.
I rimedi dell’art. 709-ter del Codice di procedura civile
Lo strumento principale è l’art. 709-ter c.p.c., che consente al giudice di intervenire in caso di gravi inadempienze o di atti che pregiudichino il minore o ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento. Accertata la violazione, il giudice può adottare, anche cumulativamente, queste misure:
- ammonire il genitore inadempiente, con un richiamo formale a rispettare gli accordi;
- disporre il risarcimento dei danni a carico del genitore responsabile nei confronti del minore;
- disporre il risarcimento dei danni nei confronti dell’altro genitore;
- condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
A queste si aggiunge la possibilità di modificare i provvedimenti sull’affidamento e sul collocamento, fino al cambio del genitore collocatario nei casi più gravi. È una gamma graduata, che il giudice modula sulla serietà della condotta. Per approfondire vedi la guida sulla violazione degli obblighi di bigenitorialità.
I profili penali
In alcuni casi ostacolare le visite assume rilievo penale. Può configurarsi, ad esempio, il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice quando si elude in modo sistematico quanto disposto in tema di affidamento. Nei casi estremi, sottrarre o trattenere il minore può integrare ipotesi più gravi. La via penale resta però l’extrema ratio: il percorso più efficace passa di norma per gli strumenti civili davanti al giudice della famiglia, più rapidi e mirati all’interesse del minore.
Il risarcimento del danno
La giurisprudenza ha riconosciuto in più occasioni il diritto al risarcimento a favore del genitore a cui è stato impedito di vedere i figli, per il pregiudizio al rapporto genitoriale, valutabile come danno non patrimoniale. Sul piano europeo, la stessa Corte di Strasburgo ha affermato la responsabilità degli Stati che non si attivano per garantire effettivamente il diritto alla bigenitorialità, condannando in diversi casi l’Italia a risarcire i genitori lesi. È un segnale chiaro: la tutela del rapporto tra figlio e genitore allontanato è considerata un valore primario.
E quando è il figlio a rifiutare?
Diversa è la situazione in cui sia il figlio stesso, soprattutto se grandicello, a non voler vedere un genitore. Qui occorre capire le cause del rifiuto, distinguendo un disagio autentico da un rifiuto indotto dall’altro genitore. Il minore, se capace di discernimento, viene ascoltato, ma la sua volontà non è un comando assoluto. È un tema delicato che abbiamo approfondito in mio figlio non mi vuole vedere.
Cosa fare in pratica
Se ti viene impedito di vedere tuo figlio, la strada corretta non è reagire con condotte arbitrarie — come sospendere il mantenimento, che resta sempre dovuto — ma procedere con metodo:
- documentare le violazioni: date, episodi, messaggi, mancati incontri;
- inviare, se utile, una diffida formale a rispettare gli accordi;
- rivolgerti al giudice con ricorso ex art. 709-ter per ottenere i provvedimenti opportuni.
Tenere una traccia ordinata dell’ostruzionismo è spesso decisivo per dimostrarlo. Il riferimento normativo è l’art. 709-ter del Codice di procedura civile e gli artt. 337-bis e seguenti del Codice civile sull’affidamento.
Se ti viene impedito di vedere i tuoi figli, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
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Domande frequenti
Cosa posso fare se l’altro genitore non mi fa vedere i figli?
Documentare le violazioni e rivolgerti al giudice ex art. 709-ter, che può ammonire il genitore, disporre risarcimenti e sanzioni e, nei casi gravi, modificare l’affidamento e il collocamento.
Posso sospendere il mantenimento se mi impediscono le visite?
No. Mantenimento e diritto di visita sono indipendenti: sospendere i pagamenti è illegittimo ed espone a conseguenze. Le due questioni si affrontano separatamente davanti al giudice.
Si può ottenere un risarcimento?
Sì. La giurisprudenza riconosce il risarcimento al genitore a cui è stato impedito di vedere il figlio, e la Corte europea ha condannato gli Stati, Italia inclusa, che non garantiscono la bigenitorialità.
Ostacolare le visite è reato?
Può esserlo, ad esempio come mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Di norma, però, la via più efficace è quella civile davanti al giudice della famiglia.
E se è il figlio a non volermi vedere?
Occorre capire le cause del rifiuto, distinguendo un disagio reale da un’influenza dell’altro genitore. Il minore viene ascoltato, ma la decisione resta del giudice nell’interesse del bambino.