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Modifica delle condizioni di divorzio (la giurisprudenza più recente)

§ Sintesi dei contenuti

Sintesi dei contenuti

Come è noto le condizioni stabilite in sede di separazione e /o divorzio sono sempre soggette a modifica (secondo il prinicpio rebus sic stantibus, che rende la sentenza modificabile quando sorgano rilevanti variazioni fattuali rispetto all’epoca del divorzio).
Tali mutazioni possono riguardare tanto le condizioni di vita e/o lavorative quanto le condizioni economiche: pertanto in presenza di cambiamenti importanti ciascuna delle parti può intraprendere un procedimento di modifica delle condizioni di separazione/divorzio mediante ricorso al Tribunale competente territorialmente.
Ci occupiamo qui di seguito della possibilità di modificare le condizioni economiche stabilite in sede di divorzio: il dato normativo è rappresentato dall’articolo 9 della legge dicembre 1970 n. 898.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è sostanzialmente fondata sul fatto che le condizioni economiche e reddituali di una parte siano peggiorate (o migliorate) rispetto all’altra parte: si pensi quindi al caso in cui il soggetto obbligato al versamento subisca un peggioramento delle condizioni reddituali (ad esempio a causa di un licenziamento o di un demansionamento) oppure – viceversa – subisca un miglioramento (si pensi al caso di una promozione lavorativa e/o ad un avanzamento di carriera). In tutti qusti casi è possibile richiedere una modifica delle condizioni: è chiaro che nel caso in cui l’obbligato subisca un peggioramento delle proprie condizioni reddituali sarà lui ad avere interesse a richiedere la modifica delle condizioni mentre nel caso di un miglioramento dei redditi sarà evidentemente il coniuge beneficiario a voler modificare le condizioni richiedendo un aumento dell’importo dell’asegno divorzile.
Vediamo qual è la posizione della giurisprudenza più recente sul tema, essendoci già in precedenza occupati di questo tema.

La Corte di Cassazione con ordinanza 24/02/2021 n. 5055, ha chiarito che il giudice, per valutare se la domanda di modifica può essere accolta, deve considerare il momento in cui le condizioni economiche sono peggiorante rispetto al tempo del divorzio: se il mutamento è avvenuto successivamente alla pronuncia di divorzio, la domanda verrà accolta senz’altro ed il Giudice potrà stabilire una riduzione dell’importo del mantenimento o addirittura – nei casi più eclatanti – anche una sua revoca.
Nel giudizio di modifica, il giudice deve anche accertare che il coniuge che ha il reddito minore non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento secondo criteri oggettivi dettati dalla legge 898/70 da valutare caso per caso.

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Ancora la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 24/01/2022 n.1983 ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno divorzile successivamente al giudizio di divorzio può avvenire solo se sussiste un cambiamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti tale da ritenere opportuno e necessario un sussidio a favore del coniuge che diventa più debole economicamente in tempi successivi al divorzio.
In sede di revisione, il giudice dovrà limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio esistente all’epoca del gidizio di divorzio: se tali circostanze abbiano determinato un mutamento ed uno squilibrio significativi delle posizioni economiche delle parti allora si potrà ricnoscere il diritto all’assegno divorzile che viceversa non era stato ritenuto necessario al momento della pronuncia di divorzio.

Con l’ordinanza n. 21818/2021, la Corte di Cassazione si è invece pronunciata in merito alla richiesta di rideterminazione dell’assegno divorzile per sopravvenuti giustificati motivi sorti in capo all’obbligato e più precisamente per la nascita di un figlio e la creazione di un nuovo nucleo familiare.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la formazione di un nuovo nucleo familiare, se successiva al riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge, non determina automaticamente la revoca o la riduzione dell’assegno, in quanto l’obbligato dovrà sempre dimostrare un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivo alla pronuncia di divorzio.
Questo perchè l’assegno divorzile svolge una funzione perequativo-compensativa che va, appunto, a compensare l’apporto fornito al matrimonio dal coniuge beneficiario: l’assegno divorzile va quindi – in altre parole – a garantire al coniuge beneficiario un livello reddituale adeguato all’apporto da lui fornito durante il matrimonio.
Pertanto la cotituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del soggetto obbligato, non fa scattare in automatico la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, come spesso erroneamente si pensa.
In questo caso – precisa la Corte di Cassazione – il Giudice dovrà verificare non solo che vi sia stato un depauperamento delle sostanze del coniuge obbligato ma anche che tale depauperamento si sia verificato successivamente alla pronuncia di divorzio e a causa della formazione di un nuovo nucleo familiare.

A parti invertite, quando si verifichino invece circostanze che determinino un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato, sarà l’altro coniuge ad avere interesse a dimostrare che in epoca successiva al divorzio l’ex ha visto migliorare ed aumentare i propri redditi e potrà quindi richiedere l’assegno divorzile prima non riconosciuto o chiedere un aumento dell’importo dell’aessgno già riconosciuto in sede di divorzio.
La procedura si attiva mediante ricorso, con l’ausilio necessario di un legale specializzato, da presentare presso il competente Tribunale.

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