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Minore affidato ai Servizi Sociali: chi decide in merito al vaccino?

§ Sintesi dei contenuti

Il caso è stato esaminato dal Tribunale di Milano, il cui intervento era stato richiesto dalla madre di una ragazza affidata ai Servizi Sociali del Comune di residenza. Il ricorso al Tribunale si era reso necessario per due motivi:

.- il parere opposto dei genitori: il padre era fermamente contrario alla vaccinazione, mentre la madre apertamente persuasa circa l’importanza dell’immunizzazione;

.- la decisione dell’Ente affidatario di non esprimersi in relazione ai vaccini, poiché facoltativi sui minori.

La questione è complessa e delicata, in quanto coinvolge diversi aspetti, non solo normativi: in primis il diritto alla salute, il cui principale riferimento costituzionale è l’art. 32; il diritto del minore a compiere scelte consapevoli e informate in merito alla propria salute e ad essere ascoltato; il potere/dovere dei Servizi di adottare scelte anche relative alla salute con riferimento ai minori loro affidati.

L’art. 32 della Costituzione dispone che nessuno può essere obbligato a trattamento sanitario se non per disposizione di legge che non può mai violare i limiti del rispetto della persona umana. Tuttavia la Corte Costituzionale non ha mancato di precisare che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (sentenza n. 307/1990).

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha esaminato i motivi dell’opposizione paterna in merito alla vaccinazione della figlia ritenendo gli stessi in contrasto con i dati raccolti dalle numerose sperimentazioni effettuate nel mondo, non supportati dalla scienza medica nazionale ed internazionale e in contrasto con le indicazioni delle autorità regolatorie del farmaco nazionali ed internazionali, nonché con le indicazioni del Governo italiano.

Nel ritenere prive di fondamento le preoccupazioni paterne, il Tribunale di Milano ha citato i dati resi noti dalla Comunità scientifica e, in particolare, i bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità, i rapporti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, gli studi sulle possibili controindicazioni effettuati dall’Agenzia Europea per i Medicinali, i pareri resi dalla Food and Drug Administration, dal Consiglio Superiore di Sanità, dal Comitato di Bioetica e dalla Società Italiana di Pediatria.

In conformità all’art. 12 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”, i Giudici milanesi hanno poi disposto l’audizione della minore al fine di consentirle di esprimere il proprio parere in merito alla vaccinazione: “io lo voglio fare il vaccino contro il covid perché so che all’80% ti protegge, io voglio essere sicura, almeno all’80%, che non prenderò il covid”, ha risposto la ragazza ai magistrati, esprimendo con “assoluta sicurezza e determinazione la propria opinione sia a tutela della propria salute sia della propria libertà di movimento”.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la volontà espressa dalla minore dovesse essere tenuta in debita considerazione poiché poggiante su dati pacificamente espressi dalla scienza internazionale, tanto più -di contro- che l’opposizione paterna non risultava suffragata da alcun dato scientifico ed appariva solo il “frutto di proprie convinzioni oppositive e aprioristiche”.

Da ultimo, il Tribunale ha censurato la decisione dei Servizi Sociali di sottrarsi alla decisione in quanto si trattava di un “vaccino facoltativo”.

In primo luogo è stata richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale del 18.01.2018, dalla quale risulta come in ambito medico i termini “raccomandazione” e “obbligo” siano pressoché sovrapponibili: consigliare fortemente una terapia, un farmaco, una cura può essere determinante nel migliorare la qualità della vita o, addirittura, nel salvarla; in secondo luogo è stato rilevato come i Servizi Sociali, omettendo di prestare il loro consenso, abbiano di fatto svuotato di contenuto il potere loro conferito, atteso che è proprio con riferimento a scelte non obbligatorie che si vagliano le opzioni in gioco, nel supremo interesse del minore.

Nel rilevare che a seguito della limitazione della responsabilità genitoriale già disposta in sede di separazione, le decisioni di maggiore interesse relative all’educazione, istruzione e salute della minore dovevano essere assunte dall’Ente affidatario, i Giudici milanesi hanno quindi affermato che “ben avrebbero potuto e dovuto i Servizi Sociali, raccolto il parere del medico pediatra attestante l’assenza di patologie che impediscono la somministrazione del vaccino nelle linee guida di riferimento, sentita la minore e tenuto in debito conto la sua volontà, sentiti i genitori, eventualmente anche in assenza del consenso di uno o di entrambi, agire a tutela del diritto alla salute della minore”.Ha quindi concluso il Tribunale disponendo che i Servizi Sociali del Comune di residenza della minore si attivino al fine di dar corso a tutte le operazioni necessarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 alla ragazza, anche in assenza del consenso paterno.

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