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La giurisprudenza in tema di collocamento paritario (parental sharing)

Nel caso di separazione o divorzio in presenza di figli minori uno dei nodi principali è quello relativo al collocamento dei figli minori.

Premesso che l’affido è condiviso (ovvero la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata in modo congiunto da entrambi i genitori) il discorso è diverso per quanto riguarda il  collocamento dei figli.

Generalmente, come è noto, i figli minori vengono collocati prevalentemente presso un genitore (che sarà il genitore collocatario) e generalmente tale genitore è individuato nella madre.

Questo per garantire al minore una stabilità e una continuità nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita che, a seguito della separazione dei genitori, non può e non deve subire alterazioni troppo significative.

Da diversi anni tuttavia si parla sempre più spesso anche in Italia del cosiddetto “parental sharing” ovvero di collocamento paritario tra i genitori.

Ci siamo già occupati di questo argomento, ma in questa sede riteniamo utile fare un breve excursus su quelle che sono le più recenti sentenze della giurisprudenza di merito.

Vediamo quindi come si è espressa la giurisprudenza sull’argomento in questione partendo dalla posizione della Suprema Corte di Cassazione.

Per la Corte di Cassazione non si applica il criterio del tempo paritario se, ad esempio, il padre abita lontano rispetto alla mamma: i continui spostamenti infatti influirebbero in modo negativo sull’attività scolastica e sulla vita sociale e ricreativa del minore. Pertanto la vicinanza tra le rispettive abitazioni è senz’altro un punto a favore del riconoscimento del collocamento paritario .

Un altro aspetto che potrebbe influire sulla decisione di collocare pariteticamente i minori è quello relativo agli orari di lavoro dei genitori: se il padre infatti osserva degli orari incompatibili con la vita quotidiana dei figli, chiaramente sarà più difficile che ottenga un collocamento paritario. Diversamente, orari di lavoro compatibili facilitano la scelta di questa opzione.

In linea generale la Cassazione ritiene che “la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, n.19323

Passiamo ora invece  in rassegna alcune pronunce di diversi Tribunali Italiani .

In tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.”

Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680

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“Nell’ambito del divorzio, la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore”.

Tribunale Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399

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In tema di divorzio e provvedimenti riguardanti la prole, la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una stabilità logistica, ma è (ai sensi  dell’art. 337-ter c.c.) il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma (e successiva) rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore, poiché non coincide con le nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto esistente all’atto dell’introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso.

Quindi, a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i genitori, se del caso attribuisce la casa familiare, attribuisce specifici obblighi economici a carico di ciascun genitore e individua un eventuale assegno perequativo in favore di uno di essi. In definitiva, dunque, far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque con una collocazione prevalente appare francamente riduttivo e contraddetto dai sempre più numerosi casi giudiziari di affido paritario”

Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539

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“Il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento della minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore”.

Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447

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in materia di affidamento del minore, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc…)”

Tribunale di Catanzaro,  28 /02/ 2019 n. 443

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“il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta un modello generale di affidamento che, in ragione delle peculiarità del caso concreto (ad esempio, forte conflittualità tra i genitori), può prevedere particolari declinazioni, tra le quali la domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre”.

Tribunale di Firenze, 2/11/ 2018  n. 2945

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“In virtù del cd. affidamento condiviso paritetico, la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario” e l’assunzione dell’impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio. In considerazione di ciò è legittima la modalità di collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi”.

Tribunale Rieti, 11/10/2018 n.489

 

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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