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Il diritto di visita dei nonni

In caso di separazione tra i genitori molto spesso anche i nonni subiscono gravi ripercussioni soprattutto quando la confluttualità tra le parti è molto alta.
Non è infrequente, infatti, che i nonni vengano estromessi dalla vita dei nipoti e gli venga impedito di poterli vedere per le più disparate ragioni: talvolta si tratta di ragioni oggettive, talvolta di semplici ripicche. Come vedremo di seguito, in presenza di ragioni oggettive, il diritto di visita dei nonni potrebbe subire delle limitazioni.
Andiamo dunque con ordine.

I nonni hanno diritto di frequentare i nipoti?

La risposta è affermativa.
Esiste infatti una norma ben precisa del Codice Civile che tutela il diritto dei nonni a conservare e
mantenere i rapporti con i nipoti minorenni che è l’art. 317 bis.
Tale norma testualmente recita:
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.
L’articolo in questione, per quanto poco se ne parli, è di fondamentale importanza non solo perchè sancisce i diritti dei nonni (tropo spesso ingiustamente ignorati) ma anche perchè consente ai nonni stessi di rivolgersi al Tribunale per ottenere un provvedimento che tuteli la loro posizione: sarà il Giudice poi a verificare quali provvedimenti adottare nell’interesse del minore e dei nonni e a riconoscere il diritto di visita tra nonni e nipoti nonchè l’obbligo del genitore a consentire lo svolgimento delle visite qualora queste siano state ostacolate o negate.
Tale diritto (cui specularmente corrisponde quello del minore a mantenere rapporti sgnificativi con i parenti) è stato espressamente riconosciuto anche a livello europeo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha equiparato il ruolo dei nonni a quello dei genitori, prevedendo l’obbligo di ciascuno Stato di favorire la conciliazione tra nonni e nipoti minorenni, sempre nel rispetto della tutela del minore.
Il rapporto nonni-nipoti rientra tra i legami familiari triconosciuti dalla Carta europea dei diritti dell’uomo ed il diritto che ne consgue non può essere certamente essere ignorato.

Quando un genitore impedisce ai nonni di vedere i nipoti

Troppo spesso, soprattutto nei casi di separazioni (o divorzi) altamente confluttuali può accadere che uno dei genitori ostacoli il rapporto tra i nonni ed i nipoti impedendo o ostacolando fortemente le visite e i momenti frequentazione.
In questi casi il nonno estromesso può ricorrere al Tribunale del luogo di residenza del minore per vedere realizzato il proprio diritto già riconosciuto – come sopra s’è detto – dalla legge.
Tuttavia tale diritto non è assoluto ed incondizionato.
Non dobbiamo dimenticare che l’interesse prevalente è sempre quello del minore: pertanto il diritto di visita dei nonni può essere esercitato solamente se il Giudice accerta che la frequentazione dei nonni sia positiva per il minore e rappresenti per lui un momento di crescita sana ed equilibrata.
Può accadere infatti che i rapporti familiari siano talmente conflittuali da rendere il rapporto nonni-nipoti pregiudizievole per il minore (che potrebbe essere posto al centro di conflitti, liti e discussioni): in questi casi prevale l’interesse del minore e la frequentazione tra nonni e nipoti potrebbe non essere legittimamente riconosciuta o essere ridmensionata oppure ancora essere riconosciuta attraverso incontri protetti ad esempio.
Per questo motivo il Tribunale dovrà effettuare un’indagine familiare approfondita per verificare l’effettivo interesse del minore a condurre una vita serena ed equilibrata :il minore, infatti, non può in alcun modo essere coinvolto nelle dinamiche conflittuali tra i genitori e /o tra un genitore e gli ascendenti ed il Giudice dovrà adottare i provvedimenti idonei a realizzare in primo luogo l’interesse del minore e successivamente gli interessi dei nonni richiedenti.
Per meglio comprendere le esigenze del minore il Tribunale ne può disporre l’ascolto, se ha compiuto 12 anni. Per inciso va detto che può essere dispoto anche l’ascolto del minore infradodicenne qualora capace di discernimento. Il giudice dovrà quindi valutare l’intera situazione socio familiare ed esaminare non solo le ragioni poste dai nonni ricorrenti a sostegno della propria istanza ma anche tutti gli argomenti e le ragioni sostenute dal genitore che si oppone alle visite e, nei casi più complessi, il giudice potrà disporre all’occorrenza anche l’intervento degli assistenti sociali.

In conclusione quindi possiamo affermare che il diritto di visita dei nonni è pacificamente riconosciuto dalla legge ma esso andrà sempre conciliato e bilanciato con il superiore e prioritario interesse del minore con la conseguenza che, laddove la freqentazione tra il minore ed i nonni possa in qualche modo essere pregiudizievole per il minore e/o essere ostativa alla sua serena e sana crescita psicofisica, tale diritto potrà subire delle limitazioni, che tuttavia potranno essere disposte solo all’esito di un giudizio civile e successivamente ad una adeguata indagine familiare.
Laddove infatti – all’esito del giudizio – dovesse emergere che la frequentazione tra il minore e gli
ascendenti sia contraria al suo interesse, il ricorso dei nonni potrà essere rigettato.
Il nostro consiglio ai nonni che si sentono estromessi ingiustamente dalla vita dei nipoti resta dunque quello di rivolgersi tempestivamente ad un legale esperto in diritto di famiglia per la tutela dei propri diritti ma anche per far emergere situaziioni familiari anomale che a lungo andare, se tralasciate, potrebbero rivelarsi dannose e pregiudizievoli per la crecsita del minore.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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2 commenti

  1. Questa è la teoria…. In realtà sappiamo che una cosa sono le leggi, una cosa sono se e come vengomo fatte rispettare.
    Nel mio caso mi sono stati negati come padre una dozzina di week end, ho speso un patrimonio in avvocati (ne ho cambiati ben 3….evito di commentare va che è meglio)…. ho fatto denunce perché per la legge italiana negare diritto di visita è un reato penale farlo una volta, nel mio caso è stato fatto rupetutamente, sono passato attraverso 6 o 7 giudici tra corte d’Appello, tribunali dei minori, giudici tutelati… ecc… ma lei essendo madre può fare tutto quello che vuole.
    Quindi finiamola di postare articoli che illudono solo le persone… Dite le cose come stanno o fate la seguente premessa: se le leggi venissero applicate… voi avreste diritto a…ecc…. ma poiché siamo in Italia… e voi siete padri…o uomini… per voi la legge non vale

    • Gentile Bruno, comprendiamo a pieno la sua amarezza. Noi non pubblichiamo articoli che “illudono le persone”. Intanto informiamo sulle norme e sugli istituti previsti dal nostro ordinamento e, quando assumiamo la difesa dei nostri assistiti, facciamo tutto il possibile affinché quelle stesse norme trovino applicazione.

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