Il “DDL Pillon” è stato uno dei disegni di legge più discussi degli ultimi anni in materia di separazione e affidamento dei figli. Presentato in Senato nel 2018, ha acceso un acceso dibattito, ma non è mai stato approvato ed è poi decaduto. Vediamo, in modo equilibrato, cosa proponeva e perché ha incontrato tante critiche: capirlo aiuta a orientarsi tra le proposte di riforma del diritto di famiglia.
Un disegno di legge mai entrato in vigore
È bene chiarirlo subito, per evitare equivoci ancora oggi diffusi: le norme del DDL Pillon non sono mai diventate diritto vigente. Si è trattato di una proposta che, dopo un lungo iter e un’ampia discussione pubblica, non ha completato il percorso parlamentare. Le regole attuali su affidamento e mantenimento restano quelle del codice civile, non quelle ipotizzate dal disegno di legge.
I quattro pilastri della proposta
Il disegno di legge ruotava attorno a quattro istituti principali.
La mediazione familiare
Si prevedeva l’introduzione di una mediazione familiare, con l’istituzione di un apposito albo di mediatori, come passaggio volto a comporre i conflitti prima del giudizio. I critici obiettavano che renderla un passaggio quasi obbligato avrebbe rischiato di allungare i tempi e aumentare i costi, senza necessariamente ridurre la conflittualità.
Il piano genitoriale
Nei ricorsi era previsto un piano genitoriale dettagliato, che avrebbe dovuto disciplinare in anticipo molti aspetti della vita del figlio: luoghi frequentati, percorso scolastico ed educativo, frequentazioni parentali, periodi di vacanza. I critici lamentavano la difficoltà pratica di pianificare nel dettaglio anni di vita di un minore al momento della separazione.
L’affido paritario e il doppio domicilio
Il punto più dibattuto era l’affido paritario: i figli avrebbero dovuto trascorrere tempi tendenzialmente uguali con ciascun genitore (con una permanenza minima indicata presso ognuno). I sostenitori vi vedevano una garanzia di pari presenza di entrambe le figure; i contrari paventavano il rischio di sradicare il minore tra due case e segnalavano che le eccezioni previste erano formulate in modo vago, al punto da poter diventare la regola.
Il mantenimento diretto
In coerenza con l’affido paritario, la proposta privilegiava il mantenimento diretto: ciascun genitore avrebbe provveduto alle spese del figlio nei periodi di permanenza, riducendo il ricorso all’assegno periodico, previsto solo in via residuale e “ove strettamente necessario”. I critici temevano che, nelle situazioni di forte squilibrio economico, ciò potesse penalizzare il genitore più debole e, con lui, il minore.
Perché si è arenato
Il DDL Pillon ha incontrato una forte opposizione da parte di associazioni, professionisti e parte dell’opinione pubblica, soprattutto sui temi dell’affido paritario e del mantenimento diretto. Le critiche riguardavano sia il merito sia la tecnica normativa, con principi generali accompagnati da eccezioni ritenute troppo elastiche. Il dibattito, mai sopito, ha contribuito al mancato completamento dell’iter, e il disegno di legge è infine decaduto.
Cosa resta oggi
Pur non essendo legge, il DDL Pillon ha lasciato un’eredità nel dibattito sul diritto di famiglia, riportando l’attenzione su temi come la bigenitorialità e il ruolo paritario dei genitori. Resta però fermo che, allo stato, valgono le regole vigenti: l’affido condiviso come modello ordinario e l’assegno di mantenimento secondo i criteri del codice civile.
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Domande frequenti
Il DDL Pillon è diventato legge?
No. È stato presentato in Senato nel 2018 ma non ha completato l’iter parlamentare ed è decaduto. Le sue norme non sono mai entrate in vigore.
Cosa prevedeva principalmente?
Quattro istituti: mediazione familiare, piano genitoriale dettagliato, affido paritario con doppio domicilio e mantenimento diretto, con l’assegno periodico solo in via residuale.
Perché è stato così criticato?
Soprattutto per l’affido paritario e il mantenimento diretto, ritenuti potenzialmente penalizzanti per il minore e per il genitore più debole, e per eccezioni normative giudicate troppo vaghe.
Quali regole valgono oggi?
Quelle vigenti del codice civile: l’affido condiviso come modello ordinario e l’assegno di mantenimento determinato in base a redditi, esigenze dei figli e tempi di permanenza.