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Il cyberbullismo e la Legge n. 71/2017

Uno dei fenomeni che maggiormente preoccupa oggi i genitori è il cosiddetto CIBERBULLISMO. In questo articolo  cercheremo di fornire brevi cenni e consigli pratici per tutti coloro che fossero in qualche modo alle prese con tale fenomeno sempre più diffuso, purtroppo.

Che cos’è il “cyberbullismo”?

L’art.1 della legge in esame fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il ruolo della scuola

Fondamentale è il ruolo delle istituzioni scolastiche e di tutti gli operatori coinvolti nell’attività di monitoraggio e prevenzione degli illeciti collegati al cyberbullismo, sia con riguardo alle vittime e sia con riguardo ai soggetti responsabili. La legge in particolare prevede che

  • ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo;
  • il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti.
  • le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e delle conseguenze legate al suo utilizzo.

Cosa può fare un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità sul minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può fare una segnalazione al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o ancora del social media chiedendo l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.  Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il consiglio che si può dare alle giovani vittime di cyberbullismo è di parlarne immediatamente con i genitori o con un familiare stretto o un adulto di fiducia, poiché in questi casi il protrarsi di simili condotte potrebbe avere conseguenze estremamente dannose per lo sviluppo psicofisico del minore.

Quali rimedi prevede la legge?

 l’Ammonimento previsto dall’art.7 della Legge n. 71/2017.

L’art.7 prevede che:

Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’ applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita’ genitoriale.
Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta’

È stata dunque estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista già in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

Trattasi di una soluzione abbastanza “mite” finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, ma anche a preservare l’autore dei fatti, in ragione della sua minore età, da un eventuale processo penale, richiamandolo essenzialmente sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

Vi è da osservare però che l’ammonimento è compatibile solo con reati procedibili a querela in quanto nel momento stesso in cui la vittima espone al Questore, ai fini dell’ammonimento,  dei fatti che integrano reati procedibili di ufficio (nella fattispecie, minaccia grave e trattamento illecito di dati personali) quest’ultimo, nella sua veste di pubblico ufficiale, è tenuto comunque a  farne immediatamente denuncia avviando formalmente la procedibilità di ufficio del fatto denunciato.

È il caso di evidenziare che per errore del legislatore la norma richiama l’art.594 c.p. che invero è stato abrogato nel 2016.

L’iter dell’ammonimento

Il questore, per adottare un ammonimento, deve espressamente ricevere dalla parte interessata l’esposizione dei fatti di cyberbullismo dei quali si dichiara vittima, con una minima documentazione degli stessi  e un’esplicita richiesta di ammonimento.

La richiesta di ammonimento può essere direttamente avanzata al questore dal minore che abbia compiuto i quattordici o dal genitore o dall’esercente la responsabilità  genitoriale (soggetti legittimati d’altro canto anche alla presentazione della querela).

Gli effetti dell’ammonimento

Come s’è detto gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento del diciottesimo anno d’età ed è quindi privo di qualsiasi altra conseguenza. Esso dunque ha natura meramente monitoria, non essendo previste sanzioni nel caso di violazioni delle prescrizioni impartite. L’ammonimento ha, per così dire, un valore preventivo e può realmente funzionare solo se l’Autorità di pubblica sicurezza, in concerto con le Istituzioni scolastiche saprà opportunamente interagire con le stesse monitorando adeguatamente che le regole scolastiche contro il cyberbullismo ( di cui all’articolo 5, comma 2, della legge in questione “Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.) vengano effettivamente applicate e seguite da tutti gli operatori impegnati sul campo.

In definitiva, posiamo affermare che la legge n. 17/2017 rappresenta un primo concreto passo da parte dello Stato nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del cyberbullismo ma necessita sicuramente di interventi migliorativi  a nostro avviso affinchè, nei casi più gravi e più difficili, vengano attribuiti all’Autorità  poteri anche sanzionatori al fine di richiamare i giovani che ne siano responsabili alle proprie responsabilità e soprattutto per dimostrargli quali possano essere in concerto le conseguenze delle loro condotte antisociali.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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