La nostra interpretazione sul diritto di visita ai figli residenti in altri comuni era stata già avvalorata dal Ministero dell’Interno che aveva chiarito che il diritto di visita dei genitori separati avrebbe dovuto essere garantito, anche spostandosi da un Comune all’altro.
Il provvedimento, tuttavia, si presentava incompleto poiché sembrava garantire il diritto di visita solo ai genitori separati o ai genitori con figli nati da un convivenza che avessero già ottenuto un provvedimento dal Tribunale.
E le coppie di fatto?
Ci si domandava se tale diritto fosse anche garantito a chi pur essendo separato, o genitore di un bambino nato da una convivenza, non avesse ancora ottenuto il provvedimento emesso dal Tribunale. A tale quesito, pur in assenza di fonti ufficiali e consolidati indirizzi interpetativi, avevamo intanto risposto che, a nostro parere, tale diritto andava esteso anche alle separazioni di fatto che potevano essere provate sulla base di accordi presi e formalizzati dagli stessi genitori.
Oggi la buona notizia.
Sul sito del Governo, sezione Faq, alla domanda:
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
La risposta è stata così integrata:
“Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori“.