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Come difendere i figli dal cyberbullismo

A questo link è possibile visionare agevolmente la proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica  il 20 maggio 2015 (v. stampato Camera n. 3139) modificata dalla Camera dei Deputati  il 20 settembre 2016 (v. stampato Senato n. 1261-B) nuovamente modificata dal Senato in data 31 gennaio 2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica in data 1 febbraio 2017.

L’art. 1 della proposta, specifica che ratio della norma sia il contrasto al fenomeno del cyberbullismo attraverso azioni a carattere preventivo attenzionando i minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili e assicurando l’attuazione degli interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche, senza distinzione di età.

Nelle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo elaborate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il contributo degli Enti afferenti all’Advisory Board del Safer Internet Centre per l’Italia si legge che proprio attraverso l’evolversi delle tecnologie e l’espansione della comunicazione elettronica il bullismo abbia assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo.

Nel dossier correlato alla proposta di legge in esame si rinviene una prima generica definizione, non di bullismo… ma di cyberbullismo, “sovente estensione e prosecuzione del bullismo tradizionale”. Piuttosto che agire preventivamente su quest’ultimo, i connotati di fluidità e pervasività dei maltrattamenti informatici sembrano allarmare maggiormente il legislatore. La condotta riprovevole prende ancora una volta forma sulla scorta di un vocabolo inglese, to bull  usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire; essa è perpetrata su soggetti minorenni attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Modus operandi dell’agente è la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione; il soggetto attivo opera attraverso un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti immessi su quanto costituisca una rete virtuale di comunicazioni.

Gli atti posti in essere dal cyberbullo esplicitano scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è “diverso” per orientamento sessuale, per particolari realtà familiari, per ragioni sociali, per etnia, religione, per caratteristiche psicofisiche, di genere o per identità di genere; sono attualmente riconducibili a diverse fattispecie di reato e conseguentemente sono penalmente rilevanti ove si configurino per mera esemplificazione molestie ex art. 660 c.p. minaccia ex art. 612 c.p., atti persecutori ex art. 612-bis c.p., estorsione ex art. 629 c.p., diffamazione ex art. 595 c.p., sostituzione di persona ex art. 494 c.p., furto d’identità digitale ex art. 640-ter c.p., trattamento illecito di dati ex art.167 D.Lgs n. 196/2003.

Taluna di queste fattispecie prevede l’ipotesi aggravata nel caso in cui la condotta venga posta in essere attraverso l’utilizzo dello strumento informatico.

Soppressa la definizione di bullismo prevista dall’art. 2 della proposta nel quale si leggeva che dovessero ricondursi ad esso l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima. Con il termine «cyberbullismo» si sarebbero conseguentemente intesi i comportamento o gli atti rientranti fra quelli indicati al comma 2 e perpetrati attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici.

La condotta che rileva ai sensi del nuovo art. 2 è il cyberbullismo inteso come  qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

A fronte della reiterazione di aggressioni e molestie idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione; a fronte della vessatorietà dei comportamenti e degli atti, l’agìto dell’autore, il quale può estendersi anche a uno o più componenti del nucleo familiare deve avere lo scopo di isolare.

Studiato inoltre un lessico ad hoc: cyberstalking, esclusione intesa come emarginazione; exposure (rivelazione di informazioni private imbarazzanti su un’altra persona); flaming (messaggi on line violenti e volgari intesi a suscitare battaglie verbali in un forum); harassment (spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno); denigrazione; impersonation (sostituzione di persona: farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili); sexting (invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici); trickery (ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici).

Ecco in sintesi tutte le principali innovazioni.

A) Tutela della dignità del minore

Il minore ultraquattordicenne, ciascun genitore, ciascun soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet – prestatore di servizi della società dell’informazione da intendersi ex art. 1 comma III della stessa proposta di legge – o del social media un’istanza con la quale chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

In caso di inottemperanza

Qualora:

  • entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
  • entro quarantotto ore il soggetto responsabile non abbia provveduto all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
  • nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media.

l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144  D. L.gs n. 196/2003.

B) Istituzione tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

 È previsto un tavolo tecnico il quale rediga un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, realizzando di concerto con Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, un sistema di raccolta di dati finalizzati al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno.

C) Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. Queste includerebbero per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione stesso.

È previsto che ogni istituto scolastico individui fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Attivo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche le quali nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Quanto sopra di concerto ai servizi territoriali che con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

D) Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero.

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Prevista l’integrazione dei regolamenti delle istituzioni scolastiche con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

E) Ammonimento

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli

– 594 c.p. – ingiuria

– 595 c.p. – diffamazione

– 612 c.p. – minaccia

e all’articolo 167 D.Lgs n. 196/2003 commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’art. 8, commi 1 e 2 D.L. n. 11/2009 convertito con modificazioni nella L. n. 38/2009 e successive modificazioni.

Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

 F) Titolarità del diritto di querela

La querela è sporta dal minore se ultraquattordicenne; analogo diritto è riconosciuto all’esercente la potestà genitoriale.

Ove vi sia diversità di orientamento, prevale la volontà orientata all’esercizio del diritto di querela.

G) Imputabilità.

Ai sensi dell’art. 97 c.p. non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. L’art. 224 c.p. statuisce inoltre che qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, possa ordinare che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. Se, per il delitto, la legge stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Quanto appena esposto si applica anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, ove riconosciuto non imputabile, a norma dell’art. 98 c.p.. Quest’ultimo prevede che sia imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18 se aveva capacità di intendere e volere.

Avv. Veronica Ribbeni
Avv. Veronica Ribbeni

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