Un tema spinoso è quello relativo al contributo al mantenimento, in sede di divorzio, in favore del coniuge economicamente più debole; trattasi di una conseguenza patrimoniale del divorzio.
La Legge italiana sul divorzio prevede che colui che chiede un contributo al proprio mantenimento debba dimostrare di essere privo di mezzi adeguati – con riferimento al proprio contesto coniugale – e di trovarsi altresì nella impossibilità di procurarseli per ragioni di carattere oggettivo.
Spetterà quindi al Giudice determinare il quantum dell’assegno sulla base di alcuni criteri, più precisamente le condizioni e il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo – dato da ciascun coniuge – alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune, il tutto rapportato alla durata del matrimonio.
Tra i suddetti criteri non rientra più il tenore di vita goduto durante il matrimonio: come noto, la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ne ha decretato il superamento.
È comunque facoltà del soggetto obbligato chiedere, in qualsiasi momento, la rideterminazione del quantum ovvero la revoca dell’assegno qualora sopraggiungano significativi mutamenti che giustifichino una revisione della decisione assunta dal Giudice.
Una delle ragioni che può portare alla revoca dell’assegno di divorzio è l’instaurazione di una relazione more uxorio da parte del soggetto beneficiario.
L’ordinanza Cass. 16 ottobre 2020 n. 22604
L’orientamento della Cassazione, ribadito anche con ordinanza 15 settembre – 16 ottobre 2020 n. 22604, stabilisce che la relazione stabile con un partner, la creazione di una famiglia di fatto, se provata dall’ex coniuge obbligato, fa venire meno l’obbligo di versare il contributo al mantenimento.
Cass. Ordinanza 28778/2020
Invero, la Suprema Corte è andata oltre, sancendo con la recentissima ordinanza n. 28778 del 2020 la revocabilità dell’assegno divorzile anche in assenza di convivenza da parte del coniuge beneficiario ritenendo sufficiente l’instaurazione di una relazione stabile e consolidata con un’altra persona “pure caratterizzata da ufficialità nonché fondata sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.
In altri termini, la Cassazione dà maggiore rilievo all’esistenza di una solida affettività rispetto all’elemento della coabitazione.
Sarà onere del soggetto obbligato dimostrare, da un lato, la sussistenza della relazione anche a mezzo prova testimoniale, dall’altro, l’incremento della disponibilità economica dell’ex coniuge proprio a seguito della nuova relazione, elemento decisivo ai fini della revoca.
Sono separata in casa consensualmente dal 2016. Io avevo chiesto una separazione giudiziale con addebito causa maltrattamenti fisici e psicologici ma il giudice, sapendo che vivevamo in casa di proprietà. ha deciso per una consensuale nella quale percepisco 300 euro al mese ( specifico che non lavoro e mi sono occupata della famiglia per 40 anni ). Ora abbiamo venduto casa ed il mio ex vuole liquidarmi con una cifra superiore alla vendita della casa e corrispondermi 500 euro al mese per due anni, fin quando cioè, non percepirò una pensione sociale con la quale comunque, non potrò mantenermi. Siccome lui vuole anche il divorzio, dice che se io firmo il compromesso della vendita della casa ed il mio mantenimento per due anni, in seguito con il divorzio non dovrà corrispondermi niente. Come posso difendermi? Ho frequentato un centro antiviolenza per anni ed ho denunce per maltrattamenti famigliari che, purtroppo, benché corredati da prove e referti medici, sono state archiviate. Non so cosa fare né a chi rivolgermi perché anche se ero assistita con un patrocinio gratuito, l’avvocato attuale dice che non può più assistermi perché non ne fa più parte. Come devo comportarmi visto che il mio ex ha una relazione con un’altra persona da 3 anni e vuole liberarsi di me velocemente e senza problemi?
Gentile Cristina, molte delle cose che le ha riferito suo marito sono ovviamente non corrispondenti alle tutele a cui viceversa ha pienamente diritto.
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