Cassazione sentenza n. 18287/18: cambiano i parametri per l’assegno divorzile

Con la pronuncia n. 18287 dello scorso 11 luglio, la Cassazione a Sezione Unite rivede nuovamente i criteri per l’assegnazione e la determinazione dell’assegno di divorzio spettante all’ex coniuge.

Se dallo scorso maggio 2017, con la storica sentenza Grilli (n. 11504 del 2017), il parametro di riferimento era divenuto unicamente l’autosufficienza economica dell’ex coniuge, che sostituiva quello del tenore di vita avutosi in costanza di matrimonio, con la recente sentenza la Suprema Corte afferma un nuovo principio da osservare per calcolare il valore dell’assegno di divorzio. Bisognerà fare riferimento a più fattori ma in particolare al contributo che l’ex coniuge, beneficiario dell’assegno, ha fornito per la formazione del patrimonio comune. A riguardo si è parlato di un “criterio composito” ovvero di un criterio che, basandosi su valori costituzionalmente garantiti, quali la dignità nonché la solidarietà coniugale che non cessano col venir meno del vincolo matrimoniale, abbia in dovuta considerazione tutta la storia familiare ed il contributo di ciascun coniuge sotto il profilo economico e patrimoniale.

La Corte ha chiarito che sarà necessario non considerare un unico fattore ma più componenti che, volendo in qualche modo schematizzare, possono essere indicati in: età del coniuge (da cui deriva in modo sottile la propria capacità ad essere autosufficiente economicamente); durata del matrimonio; capacità di reddito di ciascun coniuge. L’utilizzo di tali criteri permetterà la ricostruzione della storia familiare da considerare e del valore da attribuirsi all’assegno stesso.

In tale ottica l’assegno di divorzio assume la fondamentale  funzione assistenziale ma, allo stesso tempo, anche una funzione compensativa e perequativa. Resta fermo infatti il principio secondo cui al coniuge più debole debbano essere sempre assegnati adeguati mezzi: ma per la valutazione dell’adeguatezza sarà considerato l’apporto fornito dall’ex coniuge nella gestione e nello sviluppo della attività endofamiliare considerata nella sua totalità.

La pronuncia avutasi lo scorso 11 luglio, di cui si attende il deposito del testo integrale della sentenza , accoglie dunque il ricorso della donna la quale aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello che – aderendo all’orientamento affermatosi a seguito della nota sentenza Grilli– le negava il diritto di percepire l’assegno divorzile, essendo la stessa economicamente autosufficiente.

Ribaltando la posizione precedentemente assunta, la Cassazione accoglie il ricorso ed appoggia le motivazioni  evidenziate dalla  difesa della donna, dove si metteva in luce quanto l’adozione del singolo parametro dell’autosufficienza economica fosse lesivo, nel caso di specie, del diritto costituzionalmente garantito alla solidarietà tra coniugi, comportando di fatto la realizzazione di situazioni ingiuste.  

E tali devono definirsi quelle situazioni ove non si tenga conto di fattori quali la durata del matrimonio, quando questa abbia comportato la rinuncia alla propria realizzazione professionale da parte del coniuge più debole economicamente,  per assolvere agli impegni familiari, perdendo di fatto possibilità concrete di prospettive professionali e di soddisfacimento economico personale.

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