Sintesi dei contenuti
La sindrome di alienazione parentale o PAS (acronimo di Parental Alienation Syndrome per la prima volta teorizzata dallo psichiatra americano Richard A. Gardner) è un disturbo che insorge generalmente nell’ambito di controversie legate alla custodia dei figli e si realizza quando un genitore (alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (alienato), attraverso l’uso di espressioni denigratorie e offensive o mediante false accuse di trascuratezza, violenza o abuso, riferite all’altro genitore così da generare nel figlio sentimenti di diffidenza e odio verso l’altro genitore.
L’alienazione genitoriale è una grave forma di abuso contro i bambini coinvolti in separazioni conflittuali i quali, attraverso una vera e propria manipolazione psicologica da parte del genitore alienante, arrivano a prendere parte attiva al processo di denigrazione del genitore alienato fornendo essi stessi il proprio contributo alla campagna denigratoria posta in essere da un genitore nei confronti dell’altro.
La partecipazione attiva del bambino a tale campagna di disprezzo e odio verso l’altro genitore è proprio ciò che caratterizza la PAS.
Guardando ai grandi numeri, è ovvio che il genitore che, più o meno volontariamente, dà luogo alla manipolazione psicologica è, tra i due, quello che dispone di maggior tempo da trascorrere con il bambino per poter agire sulla sua psiche. Sempre proseguendo di generalizzazione in generalizzazione, è quindi lecito supporre che nella maggior parte dei casi il genitore alienante sia da identificare nel genitore collocatario e, quindi, nella madre. Tuttavia, nulla impedisce in virtù di vissuti differenti, i ruoli possano invertirsi
I primi segnali di alienazione parentale
Vi sono dei segnali in presenza dei quali occorre domandarsi se si è in presenza di un fenomeno di Pas : tra questi vi è il caso in cui il bambino non sia a suo agio con il genitore bersaglio della alienazione o smette di parlare con esso liberamente o si comporta in modo scostante o aggressivo.
Altri segnali sono ravvisabili quando, ad esempio, i tempi di visita vengono unilateralmente ridotti dal genitore alienante che non rispetta quanto deciso dal Tribunale, lasciando al figlio minore la scelta se vedere o meno l’latro genitore.
Il comportamento del genitore alienante generalmente consiste nel parlare in modo spregiativo dell’altro genitore in presenza del bambino definendolo, senza ragione valida, come pericoloso od abusante e finge quindi di proteggere il bambino da pericoli, in realtà inesistenti.
O ancora: il genitore alienante spesso racconta al figlio i dettagli della separazione attribuendone le colpe al genitore bersaglio; lo incolpa della mancanza di denaro o di trascuratezza nei confronti del figlio.
Tutto ciò induce il bambino a creare una falsa realtà ed a sviluppare di conseguenza un sentimento di diffidenza, astio e – nei casi più gravi – odio verso il genitore alienato.
I sintomi dell’alienazione genitoriale
Una recente sentenza del Tribunale di Brescia (n.815/2019) ha stilato un elenco di otto “sintomi” dai quali è possibile desumere la presenza di un fenomeno di alienazione parentale. Essi sono:
- la campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante;
- la razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali;
- la mancanza di ambivalenza per cui il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “tutto negativo”, mentre l’altro genitore è definito come ” tutto positivo”;
- il fenomeno del pensatore indipendente: ovvero il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore;
- l’appoggio automatico ed incondizionato al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;
- l’ assenza di senso di colpa;
- la descrizione di scenari presi a prestito (dal genitore alienante), ossia l’utilizzo da parte del bambino di affermazioni che non possono ragionevolmente provenire da lui direttamente;
- l’ estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.
Rimedi contro l’alienazione parentale
I rimedi posti a tutela del genitore alienato sono sia di natura civilistica, sia di natura penalistica (il comportamento del genitore alienante assume infatti rilevanza penale).
Dal punto di vista civilistico il genitore alienato può ragionevolmente presentare un ricorso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. a seguito del quale il Giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può al tempo stesso assumere i seguenti provvedimenti:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Tali provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari.
Dal punto di vista penalistico il genitore alienato può procedere – a seconda dei casi – mediante una denuncia querela del genitore alienante per il reato previsto dall’art. 388 c.p (che riguarda il caso in cui si elude un provvedimento del giudice nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio con pene fino a tre anni di reclusione o con la pena alternativa della multa fino a 1.032,00 euro) oppure per il reato previsto dall’art. 572 c.p. (che riguarda il caso dei maltrattamenti in famiglia con pene che vanno dai tre ai sette anni di reclusione. Come suggerito dallo stesso Dr. Gardner e da molti autorevoli psicologi, i rimedi immediati contro l’alienazione parentale – quando questa è conclamata o sta per deflagrare – dovrebbero passare attraverso l’allontanamento temporaneo del figlio dal genitore alienante, così da consentire al bambino di “disintossicarsi” dalle condotte del genitore alienante, salvo poi ripristinare il rapporto con quest’ultimo dopo un percorso psicoterapeutico da intraprendere .
Questo approccio tuttavia non è sempre attuato dai Giudici in quanto estremamente drastico e paradossalmente pericoloso per il bambino stesso. Per questo, generalmente, il più delle volte si procede attraverso un monitoraggio dei Servizi Sociali all’esito del quale può essere assunta una decisione più ponderata.
Concludendo, è evidente che il problema, per la sua intrinseca complessità, necessita di essere affrontato contemporaneamente sotto due profili, quello legale e psicologico, coinvolgendo le differenti figure professionali dell’Avvocato Matrimonialista e del Terapeuta, affinché l’azione dell’uno sia coadiuvata da quella dell’altro. È d’obbligo, quindi, rivolgersi ad avvocati che siano avvezzi a trattare la materia e che sappiano suggerire, senza improvvisazione, le modalità attraverso cui possa aver luogo questa effettiva e proficua collaborazione professionale. Se desideri esporci preliminarmente la tua problematica, ti raccomandiamo di compilare il modulo di contatto e in poche ore riceverai la nostra risposta.