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Addebito della separazione: condizioni e conseguenze

Torniamo ad occuparci di un istituto su cui spesso vengono chiesti chiarimenti quando ci si avvia ad una separazione.

La cosiddetta separazione con addebito viene pronunciata – su espressa richiesta – dal Giudice all’esito di una procedura necessariamente giudiziale (è quindi impossibile richiedere l’addebito in una separazione consensuale) quando il richiedente dimostri che la fine del rapporto coniugale è da attribuirsi alla responsabilità dell’altro coniuge.
Si può quindi parlare di addebito solo nel caso di una coppia unita dal vincolo del matrimonio giacchè per le coppie di fatto non valgono gli stessi doveri reciproci che invece scaturiscono, per legge, dal matrimonio.
L’addebito consiste dunque nell’attribuire la responsabilità del fallimento del matrimonio al coniuge che – con il suo comportamento colpevole e contrario ai doveri derivanti dal matrimonio – ha determinato l’intollerabilità della convivenza e quindi la rottura del rapporto di coniugio.

La prova dell’addebito

Naturalmente il coniuge che richiede l’addebito della separazione in capo all’altro coniuge, dovrà dimostrare durante il giudizio che quest’ultimo ha tenuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio: in assenza di prove specifiche, infatti, il Giudice non potrà pronunciarsi sull’addebito.
Ma quali sono le condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio che giustificano una pronuncia di addebito?
Normalmente l’addebito viene dichiarato quando il coniuge ha violato, con il suo comportamento, gli obblighi di legge derivanti dal matrimonio, ovvero:
fedeltà;
convivenza;
assistenza reciproca materiale e morale;
rispetto;
contribuzione alle esigenze del nucleo familiare.

L’addebito viene accertato nel corso della causa, alla luce delle prove addotte dalla parte richiedente e viene pronunciato con la sentenza che definisce la causa di separazione.
L’addebito verrà quindi pronunciato ad esempio nel caso di un tradimento; oppure nel caso di allontanamento dalla casa coniugale per un periodo di tempo apprezzabile; oppure ancora nel caso di mancata contribuzione (morale e/o economica) alle esigenze familiari; o nel caso di maltrattamenti o comportamenti lesivi della dignità personale del coniuge.

Ciò che conta però è che tra la condotta e la rottura del rapporto vi sia un nesso di causa – effetto significativo e più precisamente: la violazione dei doveri coniugali potrà determinare la pronuncia di addebito solo se ha determinato la fine del matrimonio e non già quando sia stata una conseguenza di una crisi coniugale già in atto tra i coniugi.

Come può essere provata la responsabilità?

Come s’è scritto sopra, il coniuge che richiede l’addebito in capo all’altro dovrà dimostrare che la condotta di quest’ultimo ha determinato la fine del rapporto coniugale : pertanto dovrà dimostrare non solo la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche il nesso di causalità tra la condotta stessa e la rottura del rapporto.
La prova potrà essere fornita con ogni mezzo (testimoni, documenti, mail, chat, fotografie e ogni altro mezzo idoneo a provare il comportamento del coniuge a cui si chiede di addebitare la separazione).
La sola dichiarazione del ricorrente, non ha valore.
In mancanza di prove, sarà quindi difficile ottenere una pronuncia di addebito.

Le consiueguenze dell’addebito?

Il coniuge cui viene addebitata la separazione
1. Perderà il diritto al mantenimento (qualora avesse i requisiti per ottenerlo);
2. Perderà i diritti ereditari nei confronti dell’ex coniuge , qualora questi venga a mancare prima della pronuncia di divorzio ( è bene ricordare infatti che i coniugi legalmente separati, mantengono reciprocamente i diritti ereditari che si perdono invece solamente con il divorzio).

Il risarcimento dei danni

Un’altra domanda che spesso ci si pone è se il coniuge “colpevole” di aver fatto fallire il matrimonio sia in qualche modo tenuto a risarcire l’altro coniuge.
Ebbene la risposta è no.
L’addebito non comporta alcun risarcimento del danno a meno che la condotta colpevole non abbia leso diritti costituzionali o non abbia provocato lesioni importanti tali da determinare il riconoscimento di un risarcimento del danno. In questo caso le ragioni che fondano la richiesta di addebito possono giustificare anche la richiesta di risarcimento dei danni da avanzare sempre nel giudizio di separazione.
Si tratta però di casi eccezionali.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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Un commento

  1. Articolo chiaro e dettagliato nei contenuti e che fa chiarezza in chi non ce l’ha nel definire con sufficiente precisione le motivazioni legali che determinano la richiesta di addebito al coniuge che si ritiene responsabile dello scioglimento del matrimonio. Tuttavia mi chiedo, come è provabile un allontanamento da casa per un tempo apprezzabile e visto che l’abbandono del tetto coniugale non è più considerato motivo di addebito a tale proposito, quale è la differenza fra allontanamento da casa e l’abbandono del tetto coniugale?. Ho notato poi che, nell’allontanamento da casa del coniuge, vengono a mancare anche i dovere di convivenza, l’assistenza morale e materiale, la mancanza di rispetto verso il coniuge insito in un allontanamento e la stessa mancata contribuzione alle esigenze familiari rispetto alle quali il coniuge abbandonato per forza di cose è tenuto ad affrontare da solo. Cioè mi sembra di capire che, un solo addebito cioè, quello dell’allontanamento per un periodo prolungato, porti con se, anche tutte le altre cause di addebito ed, è come fare strike a bowling con il primo ed unico tiro.
    Sicuro di un riscontro, le sono grato fin da ora e le invio
    distinti saluti.

    Domenico Palma.

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