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Abbandona il tetto coniugale per due giorni e perde tutto

Una donna si allontana da casa per due giorni per prendersi una pausa dalla vita familiare e quando torna trova la porta di casa con la serratura cambiata.

Il marito rifiuta di dare un’altra possibilità al loro matrimonio e chiede la separazione.

A nulla è servito dimostrare che non vi era stato un tradimento, il Tribunale di Sassari, infatti, ha addebitato alla moglie la fine della relazione per aver abbandonato il tetto coniugale senza un giustificato motivo.

Le conseguenze sono state devastanti: la donna, pur essendo in condizioni economiche precarie, non si è vista riconoscere alcun contributo per il suo mantenimento, ha perso la casa coniugale e non percepisce alcun assegno per il figlio minore affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la residenza paterna.

Il padre versa 300,00 euro solo al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e convivente con la nonna materna.

La sentenza è stata confermata nei successivi due gradi di giudizio, dunque anche dalla Cassazione (Cass. Sez. VI 1 Civile Ordinanza 14 gennaio 2020 n. 509) che ha ritenuto l’allontanamento della donna privo di giustificazioni.

Una decisione estrema? Cosa prevede la legge, ovvero  l’articolo 143 codice civile?

Secondo l’articolo citato, marito e moglie hanno l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Se il marito o la moglie lasciano la casa commettono un atto illecito il c.d. “abbandono del tetto coniugale”.

Si tratta di una violazione dei doveri del matrimonio, che ricomprendono oltre alla convivenza, la reciproca assistenza morale e materiale.

Non è dunque solo un obbligo di coabitazione nella stessa casa, ma di prendersi cura dell’altro sia moralmente che economicamente.

Le conseguenze civili di questa violazione sono l’addebito della separazione, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e la perdita del diritto di successione in caso di premorte dell’altro coniuge prima del divorzio.

La moglie che se ne va può anche perdere il diritto all’assegnazione della casa coniugale e rischia di non essere il genitore collocatario di eventuali figli minorenni (di conseguenza non riceverà alcun assegno di mantenimento per gli stessi).

Abbandonare il tetto coniugale può essere configurato come un reato?

Lasciare la casa coniugale può essere punito penalmente quando costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art 570 cp.

Il caso si presenta se il coniuge che va via di casa lascia l’altro senza i mezzi di sostentamento (ad esempio quando quest’ultimo è disoccupato), privandolo dei redditi per mantenere sé, i figli e l’immobile.ù

Quando è possibile lasciare il tetto coniugale

L’abbandono del tetto coniugale può essere giustificato quando è una conseguenza dei comportamenti violenti  tenuti dal coniuge (con pressioni o minacce).

Oppure quando il legame tra i coniugi è venuto meno, quindi l’abbandono del tetto coniugale non è più la causa della rottura del matrimonio.

Ed infine quando è stata depositata in tribunale una richiesta di separazione.

Il coniuge che si allontana da casa deve dare la prova di una di queste tre cause giustificative per non incorrere in sanzioni civili o penali.

Cosa fare quando il matrimonio va in crisi.

Dopo la nascita dei figli la coppia si trova a dover trovare un nuovo equilibrio, a definire le regole comuni per l’educazione dei bambini e questo spesso diventa motivo di forte contrasto.

Oppure può accadere che le difficoltà derivino da problemi economici, o da particolari stati emotivi, come la depressione post parto ecc

Ebbene, l’unico modo per gestire la crisi della relazione è  parlare dei problemi per arrivare alla soluzione.

Se la soluzione è quella di allontanarsi, anche per un breve periodo, è opportuno rivolgersi ad un avvocato che si occuperà di predisporre e far firmare ai coniugi l’autorizzazione necessaria.

L’autorizzazione non è sempre strettamente necessaria, ma potrà tornare utile nel caso in cui il coniuge allontanatosi abbia successivamente da dover opporre le proprio giuste ragioni  per il caso in cui venga accusato di aver abbandonato il tetto coniugale, cessando i doveri di assistenza materiale e spirituale.

Per redigere l’autorizzazione non esistono formule sacramentali da dover seguire, quel che importa è ovviamente la sostanza del mutuo consenso che i coniugi si scambieranno con la loro sottoscrizione. Qui di seguito, riportiamo per maggior chiarezza un esempio da cui poter prendere spunto.

Fac simile accordo per allontanamento dalla casa coniugale

I sottoscritti

Sig. nata a il residente

Sig.ra

Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio il    a       e che hanno stabilito la loro residenza a     presso la casa coniugale sita in  via

Che è intenzione dei coniugi concordare un periodo di separazione di fatto

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

I coniugi si liberano reciprocamente dall’obbligo della convivenza e dell’assistenza morale, il sig. autorizza la sig.ra a lasciare la casa coniugale senza che ciò possa costituire causa di addebito

Il presente accordo non costituisce rinuncia da parte di entrambi i coniugi alle richieste che potranno essere fatte valere in sede di separazione sia che essa avvenga in modo consensuale o giudiziale.

Luogo, firma data

Avv. Rossana Tavani
Avv. Rossana Tavani

L'Avv. Rossana Tavani dirige la sede di Bologna di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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