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Violazione della bigenitorialità: i rimedi dell’art. 709-ter

§ Sintesi dei contenuti

Quando un genitore viola gli obblighi stabiliti in tema di affidamento e di rapporti con i figli, l’ordinamento mette a disposizione uno strumento specifico ed efficace: l’art. 709-ter del Codice di procedura civile. È la norma che il giudice applica per sanzionare le condotte che ledono il principio di bigenitorialità. Vediamo come funziona.

Cosa tutela la bigenitorialità

La bigenitorialità è il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Gli obblighi che ne derivano riguardano il rispetto dei tempi di permanenza, la libertà di frequentazione, la condivisione delle decisioni e, più in generale, il dovere di non ostacolare il rapporto del figlio con l’altro genitore.

A cosa serve l’art. 709-ter

L’art. 709-ter c.p.c. attribuisce al giudice il potere di risolvere le controversie tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale e di intervenire in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento.

Le misure previste

Accertata la violazione, il giudice può adottare una o più delle seguenti misure:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni a carico di un genitore nei confronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni a carico di un genitore nei confronti dell’altro;
  • condannare il genitore responsabile al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

A queste si aggiunge la possibilità di modificare i provvedimenti in vigore sull’affidamento, fino a rivedere il collocamento del minore quando la condotta di un genitore lo richieda nell’interesse del figlio.

Quando si applica

L’art. 709-ter trova applicazione nelle situazioni più varie di inadempimento: il genitore che ostacola le visite, che non rispetta i tempi concordati, che assume da solo decisioni che spetterebbero a entrambi, o che tiene comportamenti pregiudizievoli per il rapporto del figlio con l’altro genitore. È uno strumento flessibile, che il giudice modula in base alla gravità della condotta.

Perché è importante

La forza di questa norma sta nel fatto che consente una reazione graduata e mirata, senza dover necessariamente ricorrere alla via penale. Per il genitore che subisce l’ostruzionismo, rappresenta il canale principale per far valere i propri diritti e, soprattutto, quelli del figlio. Anche qui resta valido il principio che il mantenimento va comunque versato: le violazioni sulla bigenitorialità si affrontano con gli strumenti loro propri, non sospendendo l’assegno.

Per il quadro pratico leggi cosa fare quando un genitore ostacola le visite e la guida all’affidamento dei figli. Il riferimento è l’art. 709-ter del Codice di procedura civile.

Se l’altro genitore viola gli obblighi di bigenitorialità, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.

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Domande frequenti

Cos’è l’art. 709-ter c.p.c.?

È la norma che consente al giudice di risolvere i conflitti tra genitori sulla responsabilità genitoriale e di sanzionare le gravi inadempienze che ledono il rapporto del figlio con un genitore.

Quali misure può adottare il giudice?

Può ammonire il genitore, disporre il risarcimento a favore del minore o dell’altro genitore, applicare una sanzione pecuniaria e modificare i provvedimenti sull’affidamento.

Serve passare per il penale?

No. L’art. 709-ter consente una reazione efficace in sede civile, davanti al giudice della famiglia, senza dover necessariamente ricorrere alla via penale.

Posso reagire smettendo di pagare il mantenimento?

No. Il mantenimento resta dovuto. Le violazioni della bigenitorialità si affrontano con gli strumenti dell’art. 709-ter, non sospendendo l’assegno.

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