Secondo la Suprema Corte la madre che
impedisce all’altro genitore l’esercizio dell’affido condiviso, stabilito come
modalità per l’esercizio della potestà genitoriale per il minore, compie un
reato, e precisamente quello di sottrazione
di minore (sentenza n. 51960/2018, VI sez. pen. Corte Cass.). In particolare, non basta che il minore abbia
potuto passare qualche giorno delle vacanze estive con l’altro, il padre nel
caso di specie, per impedire che si perfezioni il reato, se la madre ha
spostato la dimora abituale del figlio in altra città senza comunicarlo all’ex
coniuge.
Ciò su cui si focalizza la
Cassazione, è la continuità del comportamento doloso della madre che
sottrae il minore all’altro anche se glielo lascia vedere per le vacanze,
ovvero la circostanza che il verificarsi di un episodio sporadico in cui i
figli abbiano potuto vedere il padre non vale ad escludere il verificarsi del reato ex art. 574 c.p.c., che si ha quando un genitore, attraverso dei
comportamenti attivi, fa in modo di mantenere il controllo esclusivo sul minore
sottraendo di fatto all’altro la
possibilità di esercitare la potestà genitoriale.
Nel caso di specie la donna si era
allontanata portando con sé i figli in altra città e locando la casa, dimora
abituale dei figli ad altra persona (la sorella), disattendendo dolosamente il
provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare. Tale decisione
di disattendere il provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare
(provvedimento che si giustifica in ragione del considerato interesse del
minore) non trovava valida giustificazione, ovvero nessuna sopravvenuta
esigenza del minore che rendesse necessaria tale disobbedienza, e come tale è
stata motivo di ulteriore condanna della donna ex art. 388 c.p..
Come sempre è esclusivamente
l’interesse del minore la linea di demarcazione tra un comportamento legittimo
ed illegittimo tenuto dai genitori a cui sono stati affidati i figli e riguardo
cui sono stati assunti dei provvedimenti.
La potestà genitoriale di ciascun genitore affidatario non può superare e
limitare l’esercizio dell’altro, e ciò non solo per un rispetto nei confronti di quanto
stabilito in sede di provvedimenti del Tribunale, ma soprattutto in
considerazione del fatto che tali provvedimenti rispondono ad una precisa
scelta che realizza il miglior modo di tutelare il minore ed il suo interesse.
Disattendere unilateralmente tali provvedimenti, impedendo all’altro coniuge a
cui è stato affidato il minore in maniera condivisa, di poter esercitare il
proprio diritto/dovere, significa attuare proprio quei comportamenti che la
Legge penale prevede come “sottrazione
di minore”: è il diritto ad esercitare la potestà genitoriale ad essere stato
limitato e violato, pertanto non basterà (come invece aveva voluto affermare la
difesa della donna) che al genitore sia stato reso possibile vedere i figli per
una vacanza estiva, anche grazie all’intervento degli avvocati, per escludere
la realizzazione del reato. Il breve intervallo di contatto tra padre e
figli non è dunque bastato ad interrompere la condotta dolosa della madre, condotta
che la legge vuole come “permanente”, potendosi ritrovare un atteggiamento
univoco della moglie, condannata a 9 mesi di reclusione, sia precedente che
successivo al periodo di vacanza, di limitazione del diritto del padre.