Consulenza gratuita

ASSISTENZA LEGALE MATRIMONIALE

Quando la madre non fa vedere i figli al padre

§ Sintesi dei contenuti

Assistiamo spesso, purtroppo, a situazioni in cui un genitore — generalmente il genitore collocatario, che il più delle volte è la madre — pone in essere comportamenti ostativi nei confronti dell’altro genitore, impedendo o comunque rendendo difficoltosa la sua frequentazione con i figli minori.

Cosa succede dunque se la madre non fa vedere il figlio al padre? Il comportamento è grave e lesivo del principio di bigenitorialità, e assume rilevanza tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto quello civilistico. In questa guida vediamo quando si configura un reato, quali rimedi può attivare il padre davanti al giudice civile, cosa cambia se una separazione non c’è ancora e in quali casi si può arrivare a modificare l’affidamento.

Quando il figlio ha pochi mesi le regole restano le stesse, ma cambiano i tempi concreti degli incontri: abbiamo dedicato al tema un articolo a parte, figli neonati e diritti dei padri.

Il diritto del figlio a frequentare entrambi i genitori

Il diritto alla bigenitorialità — ovvero il diritto del minore a conservare un rapporto solido e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione — è un principio cardine del nostro ordinamento e può essere derogato solo in presenza di situazioni che pongano concretamente a rischio il minore.

È un punto che vale la pena chiarire subito, perché è all’origine di gran parte dei malintesi: non è un diritto del padre, è un diritto del figlio. Il genitore collocatario non “concede” le visite all’altro: entrambi sono tenuti a garantire al minore la frequentazione con l’altro genitore, e chi la ostacola non lede soltanto l’ex partner, ma anzitutto il proprio figlio.

La madre che non fa vedere il figlio al padre commette un reato?

Sì, quando esiste già un provvedimento del giudice. La madre che ostacola le frequentazioni tra padre e figlio, come disposte dal giudice in sede di separazione (consensuale o giudiziale), commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall’art. 388 del codice penale. Il provvedimento giudiziario è naturalmente costituito dalla sentenza — o dal decreto di omologa — della separazione o del divorzio.

Il padre che si trovi ostacolato nelle visite con i figli potrà quindi sporgere una formale denuncia querela nei confronti della madre che, con il proprio comportamento, rende difficili o impossibili le sue visite.

Appare però utile evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che il semplice inadempimento non è sufficiente a configurare il reato. Più precisamente: il reato si configura quando il genitore collocatario si sottrae dolosamente, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire al genitore non affidatario le visite ai figli, ostacolandole o impedendole.

La differenza, nella pratica, è sostanziale. Un ritardo isolato, un malanno del bambino, un imprevisto organizzativo non integrano il reato. Lo integrano invece i comportamenti sistematici e pretestuosi: le malattie che si ripetono puntualmente nei fine settimana del padre, i trasferimenti non comunicati, gli impegni inventati per far saltare gli incontri.

Ricordiamo infatti che qualunque modifica al regime delle frequentazioni va sempre richiesta al Tribunale competente mediante ricorso. Qualunque modifica non autorizzata sarà pertanto illegittima, salvi i casi in cui, per ragioni eccezionali, la visita non possa aver luogo e sia impossibile rivolgersi tempestivamente all’Autorità competente.

Se la separazione non c’è ancora: cosa può fare il padre

È la situazione più frequente e anche la più delicata: la coppia si è lasciata da poco, non c’è ancora alcun procedimento, e uno dei due genitori — spesso quello con cui il bambino di fatto vive — comincia a limitare i contatti con l’altro.

In questo scenario non si può parlare di reato ex art. 388 c.p., semplicemente perché manca il provvedimento del giudice che sarebbe eluso. Ma questo non significa che il padre sia privo di tutela, e soprattutto non significa che la situazione si consolidi a suo sfavore.

Finché non interviene un provvedimento, entrambi i genitori conservano per intero la responsabilità genitoriale: nessuno dei due ha il potere di decidere unilateralmente dove e quanto il figlio veda l’altro. Il rimedio è il ricorso al Tribunale per la regolamentazione dell’affidamento e dei tempi di permanenza, che può essere presentato anche in via d’urgenza quando la frequentazione è già stata interrotta.

Il consiglio pratico è di non lasciar passare mesi: più a lungo dura una situazione di fatto, più il giudice tenderà a considerarla come l’assetto a cui il minore si è ormai abituato. Nel frattempo è opportuno documentare — con messaggi, e-mail, richieste scritte — ogni tentativo di vedere il figlio e ogni rifiuto ricevuto.

Se la madre non rispetta la sentenza del giudice: i rimedi civili

Il comportamento ostativo della madre assume rilevanza anche civilistica. La legge consente infatti al padre che veda ostacolati i propri diritti di visita di agire davanti al giudice civile, e questa è nella maggior parte dei casi la strada più efficace: agisce direttamente sul rapporto con il figlio, non soltanto sulla punizione dell’altro genitore.

Il padre potrà adire il Tribunale competente per ottenere la tutela dei propri diritti mediante un apposito ricorso (sul punto rimandiamo all’articolo specifico in tema di violazione dell’obbligo di bigenitorialità).

Una volta presentato il ricorso, il giudice potrà prendere i seguenti provvedimenti, tenendo sempre conto dell’interesse superiore del minore:

  • l’affidamento del figlio al solo padre;
  • la collocazione della residenza del figlio presso il padre;
  • l’ammonimento del genitore inadempiente;
  • il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
  • il risarcimento dei danni a carico del genitore inadempiente nei confronti dell’altro;
  • la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, anche congiuntamente ai provvedimenti appena elencati.

L’ammonimento è chiaramente la sanzione meno severa: vi si ricorre, ad esempio, quando si intende sanzionare un solo inadempimento, o comunque quando l’inadempimento non è reiterato nel tempo e non ha procurato danni a carico dell’altro genitore o del minore stesso.

Va segnalato che dal 28 febbraio 2023, per effetto della riforma Cartabia, la disciplina un tempo contenuta nell’art. 709-ter c.p.c. è confluita nell’art. 473-bis.39 c.p.c.: i rimedi a disposizione del genitore ostacolato restano gli stessi, cambia il riferimento normativo da citare nel ricorso.

Si può arrivare a cambiare l’affidamento o il collocamento?

Sì, ma è una misura estrema. Il giudice può modificare i provvedimenti in vigore fino a disporre l’affidamento esclusivo al padre o lo spostamento della collocazione del figlio, e in casi particolarmente gravi la questione può arrivare all’esame del Tribunale per i minorenni.

Perché si arrivi a tanto, però, non basta qualche visita saltata: occorre che l’ostruzionismo sia grave, sistematico e documentato, e soprattutto che il giudice lo ritenga pregiudizievole per il minore — perché è questo, e non il torto subito dall’altro genitore, il criterio con cui si decide. Il caso limite è quello in cui il comportamento ostativo si spinge fino a compromettere il legame affettivo del figlio con il padre.

Anche qui vale il criterio della documentazione: un diario degli incontri saltati, i messaggi, le relazioni dei servizi sociali o del consulente tecnico pesano molto più delle dichiarazioni rese in udienza.

Cosa fare, in pratica

  1. Documentare. Ogni richiesta di incontro e ogni rifiuto, per iscritto: messaggi, e-mail, PEC. Un calendario degli incontri effettivamente avvenuti e di quelli saltati vale più di qualsiasi ricostruzione a memoria.
  2. Diffidare formalmente. Una lettera dell’avvocato che richiami il provvedimento in vigore risolve un buon numero di casi senza arrivare in tribunale, e in ogni caso costituisce la prova di aver tentato la via stragiudiziale.
  3. Valutare il ricorso. È lo strumento che incide davvero sul rapporto con il figlio, perché può modificare tempi, modalità e — nei casi gravi — l’affidamento stesso.
  4. Valutare la querela. Ha senso quando l’elusione del provvedimento è dolosa e reiterata. Va soppesata con attenzione: irrigidisce il conflitto e i tempi della giustizia penale sono lunghi.

In tutte queste ipotesi è bene valutare insieme al proprio legale di fiducia la strada più adatta da percorrere, evitando di ricorrere alle vie legali senza aver prima esaminato ogni aspetto utile alla ricostruzione dei fatti.

Domande frequenti

La madre può impedire al padre di telefonare o videochiamare il figlio?

No. I contatti telefonici e in videochiamata rientrano a pieno titolo nella frequentazione tutelata dal provvedimento del giudice, che spesso li disciplina espressamente. Impedirli sistematicamente è un comportamento ostativo come il negare gli incontri di persona, e come tale rilevante ai fini dei rimedi visti sopra.

E se è il padre a non riportare il figlio alla madre?

Le regole sono le stesse e valgono in modo perfettamente simmetrico. Il genitore che trattiene il figlio oltre i tempi stabiliti, o che non lo riconsegna, elude allo stesso modo il provvedimento del giudice e si espone agli stessi rimedi, penali e civili. Nei casi più gravi — allontanamento del minore senza consenso — la vicenda può assumere contorni ancora più delicati.

Quante volte può vedere i figli un padre separato?

Non esiste una misura fissa stabilita dalla legge. I tempi di permanenza sono determinati dal giudice, o concordati dai genitori e omologati, in base all’età del figlio, alla distanza tra le abitazioni, agli impegni scolastici e all’organizzazione di ciascun genitore. Il riferimento non è un calendario standard, ma il diritto del minore a una frequentazione equilibrata con entrambi.

Conviene la denuncia o il ricorso al giudice civile?

Nella maggior parte dei casi il ricorso, perché agisce sul problema — il rapporto con il figlio — mentre la denuncia agisce sulla sanzione all’altro genitore. Le due strade non si escludono e possono essere percorse insieme, ma la scelta va calibrata sul caso concreto e, soprattutto, sul livello di conflitto che si è disposti ad alimentare.

Articolo aggiornato ad agosto 2026.

Contatta una sede

Un avvocato vicino a te.

AMA NAPOLI Avv. Alessandro Cavallaro
📞

Corso Italia 81
Marano di Napoli (NA)

Tel. 347 627 5602

AMA MILANO Avv. Davide Colombo
📞

Corso Buenos Aires 79
Milano

Tel. 349 361 7136

AMA MILANO Avv. Silvia Oltramari
📞

Via Alessandrini 21/B
Pero (MI)

Tel. 349 361 7136

AMA ROMA Avv. Daniela Giuliani
📞

Via della Giuliana 73
Roma

Tel. 347 195 5898

AMA BOLOGNA Avv. Rossana Tavani
📞

Strada Maggiore 46
Bologna

Tel. 342 911 5112

AMA COMO Avv. Patrizia Chippari
📞

Via Monterosa 2
Figino Serenza (CO)

Tel. 347 223 2301

SEPARATI.ORG /test

Questionario

§ STEP 02 DI 05 · FIGLI
Sei d'accordo sull'affidamento dei figli?
Avete deciso tempi e frequenze di permanenza?
C'è accordo sul mantenimento?
Esistono contestazioni in corso?
02/05 40%
In tre passaggi

Come funziona

Vai al test gratuito
1
Test · 3 minuti

Rispondi al questionario

Poche semplici domande sulla tua situazione familiare — figli, casa, accordi, redditi. Bastano 3 minuti, senza registrazione.

2
Analisi · in tempo reale

Scopri il risultato

Ti mostriamo subito una prima analisi gratuita: la strada più adatta — consensuale o giudiziale — e le criticità a cui prestare attenzione.

3
Consulenza · senza impegno

Prenota una consulenza gratuita

Un avvocato matrimonialista valuta il tuo caso, senza impegno e coperto dal segreto professionale. Decidi tu come proseguire.

CONTINUA A LEGGERE