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Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Sempre più frequentemente ci troviamo di fronte al caso in cui colui che è stato obbligato in sede di separazione o divorzio a versare un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli, non ottemperi al pagamento, vi ottemperi in ritardo o pagando un importo inferiore rispetto a quello previsto.

Tale comportamento integra il reato previsto dagli artt.570 c.p. (che punisce “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge”) e 570 bis c.p. (introdotto dal D.Lgs. n.21/2018, il quale estende la punibilità del fatto ad ogni tipologia di assegno derivante da separazione, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio e affido condiviso dei figli).

La condotta è punita a querela di parte.

Tuttavia, il reato in commento non si configura automaticamente al mancato o non puntuale versamento dell’assegno. In questo articolo cercheremo di spiegare, esaminando la posizione della giurisprudenza, quando ed in quali casi è possibile riconoscere la penale responsabilità dell’obbligato e quando invece sussistono cause che la escludono.

Preliminarmente va evidenziato che la recente giurisprudenza ha abbandonato il principio secondo cui “lo stato di bisogno” dell’avente diritto è sempre presunto, in particolare quando l’avente diritto è un minore (si pensi al caso del mancato versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in favore di figli minorenni).

Va detto infatti che fino, a poco tempo fa, lo stato di bisogno dell’avente diritto al mantenimento veniva automaticamente presunto con la conseguenza che era sufficiente il mancato o non puntuale versamento per considerare configurata la fattispecie criminosa in oggetto e vedere quindi condannato in sede penale l’obbligato inadempiente.

Quando si può essere condannati per il reato previsto dall’art.570 c.p.?

La recente giurisprudenza ha invertito però la rotta, sostanzialmente abbandonando tale presunzione e ponendo come necessario l’accertamento dell’effettivo stato di bisogno degli aventi diritto. L’inversione di rotta ha avuto perciò – come diretta conseguenza – l’eliminazione dell’automatismo vigente fino a poco tempo fa per cui la mancata o non puntuale ottemperanza all’obbligo di mantenimento determinava automaticamente la colpevolezza dell’imputato.

A dirlo è la Cassazione penale – sez. VI con la  sentenza del  13/05/2016 n° 23010 con la quale la Suprema Corte scardina il principio della presunzione dello stato di bisogno obbligando il Giudice ad accertare che i destinatari delle somme (ancorchè figli minorenni) versino effettivamente in stato di bisogno.

In altre parole per poter riconoscere la penale responsabilità dell’imputato del reato previsto dall’art.570 c.p. occorre accertare e verificare in giudizio la sussistenza della condizione dello stato di bisogno degli aventi diritto.

Laddove quindi lo stato di bisogno non viene accertato o viene escluso (ad esempio perché l’altro genitori dispone di somme sufficienti) il reato va escluso e l’imputato deve essere assolto (in tal senso si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Sez. II penale , 11.5.2016).

Anche in tema di versamenti parziali ai fini della configurabilità del reato occorre verificare che “tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale”: a pronunciarsi in tal senso  è stata recentemente la Corte di Cassazione Sez. VI penale con la sentenza del 14.3.2018 n°11635 la quale opportunamente invita il Giudice a valutare in concreto la “gravità” dell’inadempimento (in tutti i casi di ritardato pagamento o di versamenti inferiori a quanto stabilito), a causa della quale si sia determinata una situazione di stato di bisogno dell’avente diritto.

Ogni caso va quindi valutato attentamente da un lato sotto il profilo degli aventi diritto dall’altro sotto il profilo delle condizioni oggettive dell’obbligato.

Cosa accade se il soggetto obbligato non ha mezzi economici sufficienti per far fronte al pagamento del mantenimento?

Sotto quest’ultimo aspetto, infatti, occorre verificare anche le condizioni oggettive e soggettive in cui versa il soggetto obbligato. Si pensi infatti all’ipotesi in cui il soggetto obbligato si trovi, non per sua colpa, in condizioni economiche disagiate (perdita del lavoro; stato di disoccupazione incolpevole e perdurante etc…): in tali casi, il reato in commento andrebbe escluso sulla base delle seguenti considerazioni offerte dalla giurisprudenza più recente.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la indisponibilità di mezzi da parte dell’obbligato, laddove accertata e verificatasi incolpevolmente esclude il reato, valendo come “esimente” (ovvero come causa che esclude la punibilità del fatto).

In altre parolel’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (in tal senso Cass. n.33997 del 24.6.2015; Cass. n.3831 del 25.1.2017; Cass. Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, e più recentemente Cass. n. 9430 del 4 marzo 2019).

In tutti i casi in cui viene dimostrata la indisponibilità di introiti (purchè incolpevole, oggettiva e persistente), dunque, il reato va escluso e l’imputato dovrà essere assolto.

In conclusione quindi possiamo affermare che nel caso in cui si venga raggiunti da una denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, occorrerà valutare attentamente ogni circostanza concreta del fatto che andrà portata al vaglio del Giudice penale, il quale dovrà quindi accertare – secondo i principi sopra esposti – la sussistenza o meno delle condizioni di configurabilità del reato previsto dall’art.570 c.p., dovendo escludere la penale responsabilità dell’imputato tute le volte in cui tali condizioni non dovessero essere verificate una per una.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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