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Molto spesso, quando ci si siede al tavolo delle trattative per raggiungere un accordo che possa portare ad una separazione consensuale, uno dei coniugi avanza la pretesa di poter inserire, come condizione, che i figli non abbiano occasione di frequentare i nuovi partners dei genitori.
La richiesta proviene, generalmente, dai padri che, già privati del loro ruolo di mariti, temono di vedersi rapidamente sostituiti anche come genitori. Alla gelosia nei confronti della moglie si sovrappone quella nei confronti dei figli, in un crescendo di rancori e sofferenze.
La domanda, quindi è se sia possibile inserire nelle condizioni di separazione consensuale una clausola che, per grandi linee, reciti come segue:
per espresso reciproco divieto, nell’esclusivo interesse dei minori, i ricorrenti si impegnano ad evitare che i comuni figli abbiano occasione di convivere e/o frequentare i loro rispettivi eventuali nuovi partners.
I nuovi partners
La casistica è varia ma il principio risolutore è unico e sempre lo stesso: bisogna tutelare l’interesse del minore ed, in particolar modo, il suo diritto alla bigenitorialità. Ciò comporta che, se un nuovo soggetto faccia parte della vita dell’ ex coniuge in modo stabile, al minore non potrà essere impedito il rapporto col genitore in presenza del nuovo partner.
Il diritto del minore ad una sana crescita psico-fisica si nutre del rapporto con entrambi i genitori, che è imprescindibile per lo sviluppo della sua personalità e dell’equilibrio affettivo. Tale diritto deve essere ritenuto prevalente rispetto ad altri e gli ex coniugi dovranno sforzarsi di arginare le proprie personali frustrazioni nell’interesse dei figli.
Il diritto alla bigenitorialità
Il diritto a vivere il genitore nella sua interezza da parte del minore impone la considerazione di “normalità” della venuta in contatto anche con il suo nuovo partner. Pertanto non potranno essere considerati legittimi, e quindi normativamente giustificati, quei comportamenti che un genitore impone all’altro di evitare il contatto del figlio con la nuova figura. Nel nostro sistema giuridico, infatti, non esiste articolo di legge che autorizzi siffatti vieti, ma anzi, a norma dell’art. 155 c.c., come riformulato nel 2006, si ribadisce il diritto del minore, anche in caso di separazione dei genitori, a continuare a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con le figure parentali legate ad entrambi i lati.
Pur se stando alla lettera della norma, il diritto del minore viene riferito ai soli “parenti”, definizione in cui non rientrano propriamente i nuovi partners dei genitori, è pur vero che la norma ha avuto e continua sempre più ad avere una interpretazione estensiva, che tende a ricomprendere nel concetto di “parente” qualsiasi soggetto che abbia rapporti stabili col papà o con la mamma, in una concezione di famiglia allargata.
L’eccezione
Se questa è la regola, l’eccezione è data da quelle fattispecie in cui dal rapporto del figlio col nuovo partner derivi un concreto pregiudizio al suo interesse. In tal caso l’altro genitore sarà in condizione di poter validamente chiedere che l’ex coniuge non veda il figlio in presenza della nuova figura.