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Sottrazione internazionale di minori: quali rimedi?

Non sono infrequenti i casi in cui, nelle famiglie binazionali, uno dei due genitori decida di trasferirsi nel proprio paese con il figlio minore, di fatto sottraendolo all’altro genitore.

La sottrazione è un evento altamente traumatico per il minore perché comporta la perdita dell’altro genitore, della propria casa, del contesto linguistico, affettivo e amicale nel quale è cresciuto.

Per la Legge c’è sottrazione quando un minore che ha residenza abituale in uno Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale; si ha sottrazione anche nel caso il cui il minore venga trattenuto all’estero contro la volontà dell’altro genitore.

La sottrazione di un minore, oltre a costituire reato per la Legge italiana, è disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 1980 – cui hanno aderito 100 Paesi tra cui il nostro – e il Regolamento UE 2201 del 2003 che integra la Convenzione ma solo con riferimento agli Stati membri dell’Unione.

La Convenzione dell’Aja – la cui procedura è attivata dall’Autorità Centrale del luogo in cui il minore era residente – si applica in presenza di alcuni presupposti ovvero:

  • entrambi gli Stati, sia quello di residenza abituale del minore che quello in cui il minore è stato portato hanno ratificato o comunque aderito alla Convenzione;
  • il minore sottratto ha meno di 16 anni (qualora li compia in corso di procedimento, quest’ultimo si interrompe);
  • il genitore che chiede il rientro del minore è titolare della responsabilità genitoriale sul minore: tale titolarità della responsabilità genitoriale deve essere verificata alla luce della legislazione in vigore nello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale prima del trasferimento;
  • non deve essere trascorso più di un anno dall’avvenuta sottrazione: il fattore tempo è quindi fondamentale. Trascorso un anno, infatti, se il Giudice dello stato rifugio ritiene che il minore si sia integrato, può non ordinare il rientro.

Nel caso in cui un minore sia stato illecitamente portato o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, o la cui adesione non sia stata accettata dall’Italia, non è possibile intervenire e il genitore dovrà attivarsi in proprio incaricando un avvocato locale.

Ma cosa si può fare se si ha il timore che il proprio figlio venga portato via?

Alcuni suggerimenti importanti:

  • tenere con sé il passaporto ed il documento di identità del bambino in luogo sicuro;
  • negare l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio a favore del minore;
  • chiedere alla questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio se il minore è già in possesso di un proprio documento valido in tal senso, accertandosi che sia inserita nell’apposito registro nelle liste di frontiera;
  • se si teme che il minore possa essere portato in un Paese i cui è necessario il visto di ingresso, comunicare alle autorità di quel Paese il proprio dissenso alla concessione del visto;
  • se il minore deve recarsi all’estero, ad esempio per una vacanza, insieme all’altro genitore, pretendere da quest’ultimo la sottoscrizione di una scrittura privata – meglio se davanti a un Notaio o a un’Autorità Consolare – con la quale si impegna a fare rientro ad una data prefissata;
  • se non risulta pendente una causa di separazione, divorzio o affidamento, è possibile chiedere al Giudice l’emissione di un provvedimento che vieti l’espatrio del minore (affinché quest’ ordine sia notificato anche alla Polizia di frontiera);
  • se, al contrario, è già pendente una causa di separazione, divorzio o affidamento, è possibile  chiedere al Giudice competente l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l’espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori. È bene poi chiedere al Giudice di stabilire la residenza del minore in Italia e il divieto di espatrio laddove manchi il consenso del genitore non affidatario o non collocatario;
  • qualora, invece, sia già stata emessa una sentenza in tal senso, attivarsi per far riconoscere nello Stato di appartenenza dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore già ottenuto in proprio favore e/o il divieto  all’espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario. 

Quindi, in buona sostanza, il consiglio è quello di prevenire in ogni modo la sottrazione rivolgendosi alle Autorità competenti; la procedura – secondo la Convenzione – ha carattere di urgenza ma, di fatto, può durare a lungo con tutti rischi connessi.

Avv. Silvia Oltramari
Avv. Silvia Oltramari

L'Avv. Silvia Oltramari dirige la sede di Milano di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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