Davanti al tribunale la separazione può arrivare per due strade: con un ricorso congiunto, quando i coniugi hanno già trovato l’accordo, o con un ricorso giudiziale, quando l’accordo manca. Cambia tutto — durata, costi, numero di udienze — ma il tribunale competente è lo stesso e alcuni passaggi pure. Qui vediamo come si svolge concretamente il procedimento, in un caso e nell’altro.
Se invece stai ancora decidendo quale strada prendere, la pagina giusta è la differenza fra separazione consensuale e giudiziale.
A quale tribunale ci si rivolge
In sintesi: nel giudizio contenzioso al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto; nel ricorso congiunto i coniugi possono scegliere quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei due. La competenza è del tribunale in composizione collegiale e il procedimento segue il rito unificato in materia di famiglia introdotto dalla riforma Cartabia.
Le regole cambiano però quando ci sono figli minori, e sbagliare ufficio significa perdere mesi: la trattazione completa, aggiornata alla riforma, è in qual è il tribunale competente per la separazione.
Il ricorso congiunto: la consensuale in tribunale
Quando l’accordo c’è, i coniugi depositano un ricorso sottoscritto da entrambi che contiene già tutte le condizioni: affidamento e collocazione dei figli, tempi di frequentazione, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge.
Il ricorso congiunto è però solo una delle tre strade per formalizzare un accordo: le altre due, e i criteri per scegliere, sono in separazione consensuale.
In presenza di figli minori va allegato il piano genitoriale, che descrive l’organizzazione concreta della loro vita quotidiana. Vanno inoltre depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la documentazione patrimoniale.
Il tribunale verifica che le condizioni non siano contrarie all’interesse dei figli e, se non ha rilievi, omologa l’accordo. Se invece ritiene che qualcosa non tuteli adeguatamente i figli, può convocare le parti e chiedere modifiche.
Esiste anche una via che il tribunale non la vede affatto: la separazione davanti all’ufficiale di stato civile, praticabile però solo in assenza di figli minori o non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali.
La separazione giudiziale: le fasi
Quando l’accordo manca il procedimento è contenzioso e si articola in più passaggi.
Il ricorso e la comparsa di risposta
Chi promuove il giudizio deposita un ricorso in cui deve indicare fin da subito i fatti, le domande, i mezzi di prova e i documenti. Dopo la riforma Cartabia l’onere di allegazione iniziale è molto più rigoroso di un tempo: quello che non si dice nel primo atto è difficile recuperarlo dopo.
L’altro coniuge si costituisce con una comparsa di risposta entro il termine fissato prima dell’udienza, e con lo stesso onere: domande, prove e documenti vanno messi lì.
La prima udienza e i provvedimenti provvisori
È il momento decisivo del procedimento, e chi lo sottovaluta se ne pente. All’esito della prima udienza il giudice adotta i provvedimenti provvisori e urgenti: dove vivono i figli, con quali tempi, chi resta nella casa familiare, quanto si versa di mantenimento.
Quei provvedimenti restano in vigore per tutta la durata della causa — cioè per anni — e nella pratica finiscono spesso per orientare anche la decisione finale, perché nel frattempo si è consolidata una situazione di fatto.
L’istruttoria
Se i fatti sono contestati si passa all’istruttoria: testimoni, documenti, ordini di esibizione, eventuali indagini sui redditi tramite la polizia tributaria quando la situazione patrimoniale dichiarata non convince.
La consulenza tecnica d’ufficio
Quando la controversia riguarda i figli e il quadro resta incerto, il giudice nomina un consulente — di norma uno psicologo o un neuropsichiatra infantile — perché valuti le capacità genitoriali e la relazione con ciascun genitore. È il passaggio che allunga di più i tempi, e quello che pesa di più sull’esito: ne parliamo in la CTU nei giudizi di separazione.
La decisione
Il collegio decide con sentenza, che regola l’affidamento dei figli, il mantenimento, la casa familiare e — se richiesto e provato — l’addebito. La sentenza è appellabile.
Quanto dura
Non esiste un numero valido per tutti, e diffida di chi te lo dà. Le variabili sono quattro: il carico del tribunale competente, la presenza di figli minori, la necessità di un’istruttoria e l’eventuale consulenza tecnica.
L’ordine di grandezza però è netto e va conosciuto prima di scegliere: un ricorso congiunto si misura in mesi, un giudizio contenzioso in anni. È la ragione per cui conviene esaurire ogni possibilità di accordo prima di depositare, come spieghiamo in quando ricorrere alla separazione giudiziale.
Si può passare da un rito all’altro
Sì, e accade spesso. Se durante il giudizio contenzioso i coniugi trovano l’accordo, possono chiedere il mutamento del rito e chiudere in via congiunta. Il momento in cui succede più di frequente è subito dopo i provvedimenti provvisori, quando entrambi hanno capito l’orientamento del giudice e le aspettative si ridimensionano.
Che cosa portare al primo appuntamento
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed eventuali buste paga;
- documentazione su immobili, conti, veicoli, mutui e finanziamenti;
- se ci sono figli: dati sulla scuola, spese ricorrenti, eventuali certificazioni;
- ogni documento utile a ricostruire i fatti che intendi far valere.
Arrivare con questa documentazione accorcia i tempi della fase preparatoria e, soprattutto, permette di valutare subito se una consensuale è realisticamente alla portata.
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- Separazione consensuale e giudiziale: le differenze
- Separazione presso il comune
- La CTU nei giudizi di separazione
Domande frequenti
A quale tribunale devo rivolgermi?
Nel giudizio contenzioso a quello del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto; nel ricorso congiunto potete scegliere fra i due. Con figli minori valgono criteri specifici: li trovi in qual è il tribunale competente.
Quante udienze servono?
Un ricorso congiunto si esaurisce di norma con un solo passaggio davanti al tribunale. Un giudizio contenzioso richiede la prima udienza per i provvedimenti provvisori e poi tante udienze quante ne impone l’istruttoria.
I provvedimenti presi alla prima udienza sono definitivi?
No, sono provvisori e possono essere modificati se cambiano le circostanze. Restano però in vigore per tutta la durata del giudizio, che spesso significa anni.
Posso trasformare la causa in una separazione consensuale?
Sì. In qualsiasi fase del giudizio, se raggiungete l’accordo, potete chiedere il mutamento del rito e definire la separazione in via congiunta.