A seguito di separazione dei coniugi, a chi spetta l’affidamento del cane?
Apparentemente di scarso rilievo giuridico, l’affido del cane che ha fatto parte integrante della famiglia, il cui nucleo coniugale si sta ora disgregando, è invece questione importante alla quale più sentenze hanno tentato di dare un ordine da seguire pur in assenza di norme certe.
Assicurare la continuità degli affetti, anche a seguito della separazione dei coniugi, è priorità assoluta ed indiscussa quando ci troviamo di fronte a dei minori, il cui interesse deve essere tutelato al di là e prima di ogni altra cosa. Se è vero, infatti, che viene meno il vincolo coniugale, i rapporti che sono nati all’interno del matrimonio devono risentire il meno possibile di una scelta che, invece, bisogna resti quanto più possibile limitata alla sola sfera dei rapporti tra ex coniugi. In quest’ottica si pone anche il rispetto e la tutela degli interessi del cane che, per più motivi, primo tra tutti l’incapacità di capire e motivare logicamente un avvenuto cambiamento di abitudini di vita, deve risentire il meno possibile del nuovo assetto familiare.
Queste sembrano essere le linee guida imposte, prima ancora che da sentenze, dal comune buon senso che obbliga a non far ricadere gli effetti negativi di una separazione su di un animale che, per sua natura è dotato di estrema sensibilità e, pertanto, sarebbe destinato a soffrire.
L’equiparazione con i figli minori, da più parti sentita come legittima, per quanto non sia completamente possibile, è però il sistema spesso adoperato dai giudici che si trovano ad affrontare la questione inerente al chi affidare il cane quando i padroni si separano. In realtà non di grande rilievo è se gli stessi fossero precedentemente sposati o solo conviventi, data l’assenza di differenze nella valutazione delle conseguenze che ricadono sulla vita del cane.
Recentemente, con una sentenza del Tribunale di Roma, si è stabilita la modalità dell’affido condiviso per una cagnetta che potrà trascorrere sei mesi con il suo padrone e sei mesi con la sua padrona, in una divisone che attiene anche alla ripartizione delle spese pari al 50% per entrambi, spese che riguardano cibo, le eventuali cure mediche, ma anche tutto ciò che possa risultare necessario per il benessere del cane stesso.
La citata sentenza, Trib. Roma n. 5322 del 15 marzo 2016, riprende dei ragionamenti già svolti in sede di altri giudizi aventi lo stesso oggetto, tuttavia richiama l’attenzione su quanto sia necessaria una legge ad hoc che tuteli in modo certo l’ interesse che viene definito “spirituale-affettivo”, quale è quello del cane. Ciò significa, soprattutto, che al cane deve essere sempre assicurata la possibilità di trascorrere lo stesso tempo sia con l’uno che con l’altra, essendo per lo stesso impossibile dimenticare, specie velocemente, i precedenti rapporti con i padroni, considerando anche la sua particolare memoria affettiva.