Interessante è la pronuncia della Cassazione su un tema spinoso: cosa succede se il figlio convivente con l’ex coniuge si trasferisce a studiare in un’altra città? In questo caso l’altro genitore (ovvero quello non collocatario) può chiedere la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale per il venir meno della stabile coabitazione con il figlio, studente fuori sede?
Come noto, il Giudice può pronunciarsi in merito all’assegnazione della casa coniugale e/o familiare solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Il principio è quello di garantire ai figli la permanenza nel proprio habitat inteso come luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini, quello dove sono nati e cresciuti ed evitare loro l’ulteriore trauma dell’allontanamento dall’ambiente familiare in aggiunta a quello della separazione dei propri genitori. Il godimento della casa è attribuito ai sensi degli artt. 155 quater e 337sexies cod. civ. tenendo prioritariamente conto del loro interesse, tant’è che – in assenza di figli – il Giudice non può pronunciarsi sull’assegnazione.
Quando è possibile chiede la revoca dell’assegnazione della casa coniugale
Secondo la nostra Legge, la revoca dell’assegnazione è possibile quando:
- i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti;
- il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente;
- il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata
- contrae nuovo matrimonio
- uno dei coniugi cambia la propria residenza o domicilio.
Cassazione ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018
Ed è proprio con riferimento alla “non convivenza” del figlio che la Cassazione si è pronunciata con ordinanza 12 Ottobre 2018 n. 25604.
La Suprema Corte ha ritenuto che l’assenza della figlia dalla casa coniugale anche per lunghi periodi per studiare in un’altra città non legittima la richiesta di revoca del’assegnazione della casa coniugale; la figlia infatti rimane fuori sede solo per frequentare l’Università e dare gli esami ritornando a casa anche per lunghi periodi (festivi e non) con la conseguenza che mantiene il legame con la propria casa che è e rimane quella assegnata in sede di separazione e/o divorzio.
Ciò che rileva pertanto non è solo la coabitazione stabile e continuativa quanto piuttosto il fatto che l’abitazione costituisca e continui a costituire un importante punto di riferimento per il figlio.