Continua la nostra rassegna sulla recente riforma Cartabia, occupandoci in questo articolo di una delle principali novità introdotte in tema di giudizi relativi alla famiglia, ovvero quella prevista dal comma 4 dell’art. 473-bis.12 c.p.c. il quale stabilisce che, nei procedimenti relativi a minori, al ricorso introduttivo deve essere allegato un “piano genitoriale” . Tale allegazione è prevista anche per il convenuto, il quale costituendosi deve obbligatoriamente depositare anch’egli un piano genitoriale.
Vediamo in cosa consiste e quali informazioni deve contenere il piano genitoriale.
È la stessa norma sopra richiamata a indicarne il contenuto, prevedendo che il piano genitoriale deve indicare “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo,alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute“.
In buona sostanza quindi il piano genitoriale consiste in una prospettzione degli elementi prinipali del progetto educativo e di accudimento del minore al fine di fornire al Giudice ogni notizia utile per adottare i più opportuni provvedimenti nell’interesse del minore tenendo conto delle sue abitudini pregresse e consolidate.
Il “piano genitoriale” non consiste però solo in un resoconto delle abitudini dei figli minori, ma deve contenere altresì un vero e proprio progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale affinchè sia concretamente condivisa con la finalità di perseguire il benessere psicofisico della prole.
Il piano genitoriale consente quindi ai genitori di confrontarsi e adottare ogni migliore soluzione per esercitare il ruolo genitoriale dopo la separazione o il divorzio, dal momento che fin da subito il genitore deve proporre – attraverso il deposito del piano genitoriale – il modo in cui intende impostare i futuri rapporti con i figli e con l’altro genitore in relazione alla crescita dei figli.
Ecco, dunque, che il piano gentoriale diventa un’occasione di confronto e riflessione tra i genitori e consente al Giudice di avere tutti gli elemeneti utili per assumere i provvedimenti relativi ai figli minori: infatti a norma dell’art.473 bis.22 il Giudice, laddove il tentativo di conciliazione non abbia avuto esito positivo, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti e dei figli minori, tenenedo conto dei rispettivi piani genitoriali e sulla base di questi formula egli stesso una proposta di piano genitoriale che può anche discotarsi da quelli allegati dalle parti laddove non siano ritenuti rispondenti agli interessi della prole.
Il piano genitoriale è a forma libera anche se diversi Tribunali stanno divulgando dei format ai quale adeguarsi (segnaliamo al momento il piano fornito dal Tribunale di Civitacvecchia e da quello di Brindisi). In ogni caso il profesiosnista incaricato avrà modo di predisporre la formula più idonea e rispondente alle necessità concrete del proprio assistito.
Sotto tale profilo è da segnalare, altresì, la novità introdotta dall’art.473 bi.50 il quale prevede che se la proposta di piano genitoriale formulata dal Giudice è accettata dai genitori , il mancato rispetto delle condizioni previste costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’art.473.bis-39 che prevede sanzioni di vario livello (dall’ammonimento del genitore inadempiente alla condanna al pagamento di una saznione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 a favore della Cassa delle ammende) che possono essere comminate alternativamente o cumulativamente a seconda della gravità della condotta.
La norma consente quindi al Giudice di valutare le condotte volotariamente pregiudizievoli del genitore che possano danneggiare il minore e di intervenire come ritiene più opportuno attraverso una serie di strumenti che possono essere utilizzati, come sopra s’è detto, alternativamente o comulativamente.
Pertanto l’accettazione del piano genitoriale proposto dal Giudice vincola a tutti gli effetti i genitori con gravi conseguenze in caso di inosservanza.
Addirittura in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o del minore stesso.
Un’altra novità interessante è quella contenuta sempre nell’art. 473.bis-50 laddove pevede che il Giudice, nell’adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole, deve altresì indicare quali informazioni ciascun genitore deve comunicare all’altro sia in caso di affidamento congiunto e sia in caso di affidamento esclusivo, al fine di consentire al genitore non collocatario – o al genitore al quale la responsabilità genitoriale è stata limitata – di poter comunque esercitare il proprio ruolo genitoriale.
Tra le novità introdotte dalla riforma Cartabia questa è senz’altro una delle più importanti poste a tutela dei figli minori con finalità di riduzione della conflittualità genitoriale.