fbpx

Riconciliazione dei coniugi separati

Non sempre dopo la separazione si compie il passo successivo – il divorzio – per ottenere lo scioglimento definitivo del legame: a volte si resta separati per il resto della vita ed altre volte si assiste ad una riconciliazione dei coniugi separati, come previsto dal nostro codice civile all’art. 154.

In effetti lo scopo della procedura prevista nel nostro ordinamento per ottenere lo scioglimento del matrimonio, costituito dal procedimento di separazione prima e da quello di “divorzio” dopo, è proprio quello di lasciare ai coniugi un momento di riflessione che consenta agli stessi di ponderare la propria scelta di dividersi. Capita, in effetti, che durante questo periodo di sospensione i coniugi si riavvicinino.

Riconciliazione dei coniugi separati

La riconciliazione dei coniugi separati può sempre avvenire, durante il procedimento di separazione o magari  dopo la sentenza di separazione e potrà avvenire in due modi:

  1. desumendosi da comportamenti contrastanti con lo stato di separazione, quindi tacitamente;
  2. con una dichiarazione espressa, quindi dichiarandolo magari con un accordo scritto.

Cosa occorre affinché si possa parlare davvero di riconciliazione?

Bisognerà che si tratti di una vera ricostituzione della vita familiare

Coabitare non significherà di per se riconciliazione. Il tornare a vivere sotto lo stesso tetto potrebbe avere tanti significati quali, ad esempio, momentanea indisponibilità di altro appartamento o difficoltà economica.

La convivenza per essere tale da esprimere il desiderio di riconciliazione dei coniugi dovrà essere durevole con palese comunione di intenti nella ricostituzione del rapporto.

Potrebbe accadere nel percorso della coppia coniugale che uno dei due chieda il “divorzio” e che l’altro si opponga eccependo che dopo la separazione sia intervenuta la riconciliazione. In tal caso il coniuge che eccepisce la riconciliazione dovrà espressamente richiedere  al Giudice una dichiarazione in tal senso e avrà l’onere di dimostrarlo. Come? Dando prova della convivenza ripresa con intento di ricostituzione della coppia coniugale unitamente alla prova di altre circostanze a supporto: una vita sociale e la ripresa di rapporti sessuali. In tal senso la Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., con ordinanza n. 2360 del 5 febbraio 2016 ha ribadito, infatti, che “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale”.

La prova per eccellenza dell’avvenuta riconciliazione, opponibile anche ai terzi è la  annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Basterà la dichiarazione che di solito si fa davanti al l’Ufficiale di stato civile del luogo ove avvenuto il matrimonio che provvederà ad annotarlo a margine dell’atto del matrimonio.

Quali effetti sorgono da una riconciliazione?

  1. Ripresa dei diritti e doveri coniugali.
  2. Cessazione dell’eventuale assegno di mantenimento.
  3. Abbandono domanda separazione o divorzio laddove ancora pendente.
  4. Interruzione del termine minimo richiesto per la domanda di divorzio.
  5. Ripristino della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio.
  6. Ripristino della comunione dei beni laddove esistente in origine tra i coniugi.

Ovviamente anche la riconciliazione non è definitiva: si potrà cambiare nuovamente idea e presentare domanda di separazione!

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati) offre consulenze legali gratuite a beneficio di famiglie e persone in condizioni di disagio economico. Contattaci

Articoli: 38