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Richiesta di mantenimento in corso di giudizio

§ Sintesi dei contenuti

La richiesta di mantenimento in corso di giudizio non può essere accolta, se non avanzata fin dal principio. Questo, in breve, è l’oggetto della recente sentenza che oggi commentiamo.

La richiesta di mantenimento

La richiesta di mantenimento da parte del coniuge più debole non può essere oggetto di ripensamento: se nell’atto introduttivo del procedimento di separazione o divorzio non si è fatta la richiesta, rinunciando di fatto ad un proprio diritto, non è possibile successivamente ripensare alla sua opportunità con una richiesta che, in quanto tardiva, non potrà essere presa in considerazione dal giudice. Tale principio, che è tra i capisaldi che regolano il processo civile in generale, trova accoglimento anche in ambito di processo avente ad oggetto la separazione dei coniugi o il divorzio: il giudice potrà riconoscere un importo a titolo di mantenimento per l’ex coniuge solo ove la richiesta (associata alla dimostrazione in itinere di debolezza economica) sia regolarmente proposta all’inizio del giudizio.

Sentenza della Cassazione n. 8990/2016

Il motivo per cui non è accoglibile la richiesta di mantenimento in corso di giudizio, è da ricercare nelle ragioni di certezza del diritto ed economicità processuale che impediscono di introdurre domande successivamente riportando, di fatto, il giudizio ad uno stadio precedente che renderebbe vano quanto fatto fino a quel momento.
Pertanto chi intenda portare all’attenzione del giudice la propria situazione di disparità economica tra la propria condizione attuale e quella avuta in costanza di matrimonio, deve provvedere a riportarlo fin dal primo atto processuale, ossia subito o mai più. Un principio, quest’ultimo, richiamato ultimamente dalla Cassazione (sentenza n. 8990 del 5.5.2016) a sancire l’importanza della tempestività della domanda.

La modifica delle condizioni di separazione

A mitigare la portata perentoria della pronuncia vi è, però, sempre la possibilità, attribuita dalla legge all’ ex coniuge, di richiedere una modifica della sentenza di separazione o divorzio ove, successivamente alla chiusura del processo, siano intervenuti dei fattori nuovi (non previsti né prevedibili all’epoca del procedimento che ha determinato diritto ed entità del mantenimento) che abbiano mutato la situazione reddituale di uno dei coniugi, minando quell’equilibrio a cui si era voluto tendere con la previsione dell’assegno di mantenimento nella misura in cui era stato determinato.

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