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Reddito di separazione

Il reddito di cittadinanza è alle porte e a ciascuno tocca comprendere se può aver diritto ad usufruirne.

Per beneficiare del reddito di cittadinanza occorre, infatti, che siano soddisfatte delle specifiche condizioni  che guardano al reddito e al patrimonio del cittadino.

In estrema sintesi, l’isee annuo del nucleo familiare non deve essere superiore a 9.360 euro e il reddito familiare non deve essere superiore a 6.000 euro. Esclusa la prima casa, i beni immobili non devono avere valore superiore a 30.000 euro e i beni mobili non devono superare i 6.000 euro di valore.

È chiaro che queste cifre subiscono, inoltre, delle oscillazioni in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare e ciascun contesto dovrà essere valutato singolarmente al momento della richiesta di erogazione del reddito.

Tuttavia, quel che in questa sede ci compete evidenziare, è la forte incidenza che avrà l’entrata in vigore reddito di cittadinanza sulle separazioni…quelle vere e quelle finte!

Per essere più chiari, il reddito di cittadinanza è destinato al sostegno di quei cittadini con minori sostanze economiche, ma per la sua destinazione si guarda al nucleo familiare e non al suo singolo componente. Così marito e moglie non ne avrebbero entrambi diritto, se solo uno dei due avesse un reddito oltre soglia. Al contrario, ove i due si separassero, il coniuge meno abbiente potrebbe aver titolo per avanzare la richiesta.

Il caso tipico, facendo un esempio un po’ sessista, è quello della famiglia monoreddito in cui il marito lavora e la moglie accudisce casa e figli. Ove i due si separassero, la moglie, priva di ogni altra forma di sostentamento, acquisirebbe effettivamente il diritto a percepire il reddito di cittadinanza.

Le separazioni simulate sono innegabilmente il punto debole, forse non l’unico, della normativa che regola il reddito di cittadinanza, poiché qualsiasi verifica disposta dall’Agenzia delle Entrate non potrà entrare nel merito delle relazioni affettive dei percepenti (che al momento dell’accertamento potrebbero essersi appena riconciliati, senza che di ciò risulti alcuna traccia!).

Sul punto, è stato già chiarito che, ai fini dell’erogazione del reddito di cittadinanza,  è necessario che i coniugi abbiano stabilito, all’atto della separazione, due residenze differenti. La misura è evidentemente volta ad arginare il fenomeno delle separazioni simulate, ma è facile prevedere che il deterrente non sarà assolutamente sufficiente, considerata la semplicità con cui uno dei due potrà trasferire (in modo fittizio) altrove la propria residenza, ad esempio presso l’abitazione dei propri genitori.

 Alla luce di quanto appena esposto è, tuttavia, il caso di fare una precisazione: “separarsi per finta” rappresenta a tutti gli effetti un modo per eludere la legge e percepire un beneficio a cui altrimenti non si avrebbe diritto. La nostra associazione (e gli Avvocati Matrimonialisti che vi collaborano) non si presta a queste pratiche, non le incentiva e, anzi, categoricamente le sconsiglia, al fine di non correre il minimo rischio di incorrere in accertamenti e severe sanzioni. 

Venendo alle separazioni vere ed effettive, saranno ovviamente i coniugi chiamati a scegliere tra reddito di cittadinanza o mantenimento, sulla base delle valutazioni che sarà necessario effettuare per ciascun singolo contesto.

Per essere più chiari, immaginiamo, quindi, due contesti differenti: il primo, in cui la moglie sia in giovane età e abbia già maturato una specifica formazione professionale; il secondo, in cui la moglie, casalinga e più avanti negli anni, non abbia conseguito particolari attitudini che le consentano di rientrare nel mondo del lavoro.

Nel primo caso, la scelta dei coniugi sarà presumibilmente orientata verso il reddito di cittadinanza. Qualora la signora, infatti, volesse insistere per vedersi riconosciuto il mantenimento a carico del marito, potrebbe in ogni caso vantare delle pretese abbastanza modeste, giacché nella quantificazione del mantenimento si dovrà appunto tener conto dell’attitudine lavorativa del beneficiario (in funzione della sua età, delle sue competenze e di ogni altro fattore ambientale e geografico) e della durata del matrimonio. Oltre a percepire il reddito di cittadinanza, la moglie potrebbe in ogni caso chiedere al marito, in cambio della rinuncia al mantenimento, di vedersi riconosciuto ad esempio un contributo sulle utenze domestiche o qualsiasi altra forma indiretta di pagamento.

Nel secondo dei due casi che in precedenza esaminavamo, a fattori invertiti, è evidente che alcun compromesso potrà indurre la moglie a rinunciare al mantenimento, che, abbandonata ogni prospettiva lavorativa, sarà l’unica certa fonte di sostentamento su cui potrà fare pieno affidamento.

È bene, in ultimo evidenziare che, nel caso in cui sia stato disposto un assegno in favore della moglie ed il marito venga a conoscenza del riconoscimento alla stessa anche del reddito di cittadinanza, questi potrà agire per veder revocata la condizione che attribuisce tale diritto all’ex consorte.

Quando dalla separazione si passa al divorzio, ci saranno altri fattori da considerare in base al singolo contesto, circa le circostanze che potrebbero indurre i coniugi ad accordarsi per reddito di cittadinanza piuttosto che per l’assegno divorzile. Da un canto dovrà, infatti, valutarsi che la giurisprudenza pare sempre più orientata a limitare la casistica in cui riconoscere il diritto all’assegno divorzile; dall’altro canto si dovrà considerare che la rinuncia all’assegno divorzile, si rifletterà negativamente anche sulla reversibilità della pensione e sulla spettanza della quota di TFR.

Avv. Rossana Tavani
Avv. Rossana Tavani

L'Avv. Rossana Tavani dirige la sede di Bologna di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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