Quando può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale, attribuita in sede di separazione personale, al genitore affidatario dei figli?
1- L’assegnazione della casa coniugale può essere revocata al genitore se il figlio maggiorenne e convivente decide di lasciare la casa.
In una situazione del genere, infatti, l’altro genitore non affidatario – che magari sia anche proprietario esclusivo della casa coniugale – potrà chiedere al Giudice la revoca dell’assegnazione di quest’ultima, ottenendola.
2 – Altra ipotesi di perdita dell’assegnazione della casa familiare si potrà avere nel caso in cui sia il genitore stesso, affidatario di figli minorenni, a decidere di lasciarla.
Anche in questo caso l’altro genitore, laddove abbia interesse, potrà presentare una richiesta al Giudice per ottenere la revoca dell’assegnazione. Il Giudice dovrà esaminare la situazione e con attenzione valutare gli interessi dei figli ( motivo per il quale avviene l’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore affidatario) e, non trovando motivi contrari, accoglierà la richiesta presentata e dichiarerà la revoca dell’assegnazione con consequenziale perdita di qualsiasi diritto a favore del genitore a cui era stata assegnata.
La ragione della revoca dell’assegnazione la troviamo nel fatto che viene meno il motivo predominante per il quale era stata disposta: se nella casa coniugale non vivono più i figli, minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, non vi sarà più motivo perché la casa resti assegnata al genitore affidatario. L’assegnazione, in effetti, viene stabilita per cercare di dare stabilità ai figli facendoli continuare a vivere in quello che era l’ambiente familiare prima della separazione dei genitori. Venuto meno il primario interesse da tutelare cade il presupposto per l’assegnazione della casa familiare.
Si tenga presente che per fare in modo che l’assegnazione della casa perda efficacia bisognerà sempre che questo venga stabilito da un Giudice, quello competente a cui presentare la richiesta