Nella fase che precede un giudizio di separazione, sovente il coniuge che vuole dare inizio ad una separazione personale si chiede quale sia il Tribunale da adire per avviare il procedimento, specie se l’altro coniuge abbia cambiato città o comunque residenza.
L’art. 706 c.p.c.
La Legge, all’art. 706 c.p.c. indica competente il Tribunale del luogo in cui i coniugi abbiano avuto l’ultima residenza in comune oppure, in mancanza di questa, il Tribunale del luogo dove il coniuge che viene chiamato per la separazione, ovvero il coniuge convenuto, abbia stabilito la propria nuova residenza o domicilio. Questo criterio non viene più ritenuto valido anche per i procedimenti di divorzio ove l’unico criterio per determinare la competenza del Tribunale a pronunciare sentenza di divorzio è solo quello in cui ha avuto l’ultima residenza o domicilio il coniuge convenuto.
Volendo identificare e dare un ordine di priorità ai criteri enunciati dall’art. 706 c.p.c. per stabilire la competenza del Tribunale in sede di separazione personale dei coniugi, la lettera della norma parla di luogo della residenza comune come parametro principale per la competenza territoriale, e solo in via subordinata, quella della residenza del coniuge convenuto. Ma quando si applicherebbe, dunque, il secondo criterio?
La giurisprudenza non è stata sempre univoca a proposito. Secondo quella prevalente il luogo dove si è svolta la vita familiare, ovvero dove aveva sede la casa familiare e dove, dunque, i coniugi avevano residenza comune, deve essere il luogo in cui adire il Tribunale. Solo nel caso in cui tale residenza comune non vi sia mai stata, ovvero non vi sia mai stata convivenza dei coniugi, allora ci si rifarà al criterio subordinato della residenza del coniuge convenuto.
Altra parte della giurisprudenza invece, benchè minoritaria, ritiene che si debba far riferimento alla residenza del coniuge convenuto quando quest’ultimo abbia già spostato la propria residenza rispetto a quella che aveva unitamente all’altro coniuge nella casa familiare, al momento della presentazione della domanda di separazione.
Secondo la Corte di Cassazione
La Cassazione si è espressa in merito togliendo ogni dubbio: il criterio dell’ultima residenza dei coniugi deve essere ritenuto il criterio di ampissima portata in quanto è il luogo dove la vita familiare ha avuto il suo corso e dove vi saranno elementi utili anche alla ricostruzione dei fatti che hanno costituito la storia di quella coppia che ora va a sciogliersi. In tal modo la Cassazione chiarisce anche che il parametro dell’ultima residenza non debba avere il requisito della attualità ben potendo farsi riferimento al luogo ove la coppia aveva posto la propria residenza comune anche nell’ipotesi che alla data della domanda l’altro coniuge sia andato via, ovvero abbia spostato altrove la propria residenza (Cass. sez. VI, 19/07/2013, n. 17744).
Resta pertanto che l’ambito di applicazione del criterio subordinato sia assai limitato e di portata quasi residuale, potendosi circoscrivere la sua realizzazione solamente al caso in cui non ci sia mai stata convivenza tra i coniugi benchè regolarmente sposati.