Il Tribunale di Firenze con la sentenza 1355/17 ha affrontato il tema del mantenimento diretto genitori-figli, ovvero quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze.
Gli artt. 147 e 148 c.c. pongono l’obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, a carico di entrambi i genitori che devono adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.
CHIEDI UNA CONSULENZA TELEFONICA CHIEDI UNA CONSULENZA IN SEDEL’art. 337 ter c.c., precisa poi al IV comma che “salvo accordi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A tal proposito, il Tribunale di Firenze ricorda che “l’applicazione del principio di proporzionalità impone la determinazione di un assegno perequativo per i figli solo ‘ove necessario’ mentre non dispone affatto che tale assegno sia sempre e comunque dovuto al genitore prevalente domiciliatario in quanto, appunto, va valutato se le rispettive condizioni economiche e il peso degli oneri alimentari derivanti dai tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore realizzino una sproporzione da correggere.”
Infatti, il graduale aumento dei tempi di permanenza del minore presso un genitore, con inserimento anche dei pernottamenti, applicando il criterio della proporzionalità, non lascia alcuno spazio ad un trasferimento economico da parte di un genitore all’altro nell’interesse del figlio .
Il Tribunale di Firenze conclude statuendo che “valutata comparativamente la predetta capacità economica dei coniugi appare equo stabilire il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun coniuge durante la permanenza presso di loro, mentre la statuizione di un contributo da parte della madre creerebbe una ulteriore eccessiva sperequazione tra disponibilità materne e disponibilità paterne di provvedere a sé e alla prole e renderebbe il tenore di vita del nucleo padre-figlio ingiustamente deteriore rispetto a quello del nucleo madre-figlio.”