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Pernottamento presso il padre

Il Tribunale di Trieste, con una sentenza dello scorso 5 settembre 2018, ha affermato la possibilità del pernottamento del figlio minore, anche al di sotto dei tre anni di età, presso la casa del padre, in assenza della madre ed anche in disaccordo con quest’ultima.

La decisione nasce da una questione tra due genitori separati che, pur condividendo l’affidamento del figlio, vedeva il padre insieme al minore per mai più di mezza giornata alla volta, ovvero ne escludeva sempre la possibilità di pernottamento. Il Giudice, intervenendo nel caso di specie, ha disposto che in assenza di motivi che determino inadeguatezza del padre a far dormire presso la propria abitazione il minore, quest’ultimo possa essere introdotto a tale forma di pernottamento, anche se in modo graduale.

Il tribunale di Trieste, cioè, con la citata sentenza, ha ritenuto che essendo il minore abbastanza indipendente dalla madre, dato anche il compiuto svezzamento, ed in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, possa, ed anzi debba, essere introdotto ad un periodo sempre maggiore di ore da trascorrere insieme al padre, in modo da realizzare più concretamente la bigenitorialità fin dai primi anni di vita del figlio di genitori separati. Ciò anche in contrasto con la volontà della madre che, sempre nel caso di specie, non era d’accordo su tale pernottamento per dei propri contrasti con l’ex marito.

Di certo il pernottamento non potrà essere disposto nell’immediatezza, dovendosi attuare attraverso un processo graduale seguendo un piano che faccia abituare il minore lentamente, piano che, limitatamente al caso in esame, è stato così disposto: dalle tre mezze giornate che attualmente il padre passava col figlio si passerà ad una sola giornata intera, poi due ed al compimento dei tre anni, a tre giorni interi. A seguire poi anche tutta la regolamentazione per vacanze e festività.

Ciò che è importante rilevare è l’apertura del Tribunale nei confronti della figura del padre ma soprattutto del figlio minore che viene ritenuto bisognoso, per una sana crescita, in pari modo sia della presenza genitoriale maschile che femminile, non privilegiando quest’ultima come è stato fatto nel passato, neppure per motivi associati alla dipendenza fisica del piccolo in tenera età con la madre.

In tal modo, secondo tale regolamentazione cioè, si dividerà anche la responsabilità genitoriale che, almeno per l’ordinaria amministrazione, resterà propria del genitore presso cui in quel momento il minore è collocato. Diversamente, per la gestione di questione straordinarie, sarà sempre necessario l’accordo, fermo restando che in assenza di tale accordo, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul genitore che ha preso la decisione senza consultare l’altro.

Avv. Daniela D'Alessandro
Avv. Daniela D'Alessandro

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