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Regali invece del mantenimento: il padre commette reato.

Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 42542/2016, ha stabilito che il padre che non versi il contributo al mantenimento – concordato in sede di separazione – e che sostituisca tale obbligo con regali fatti alla figlia minore, incorre comunque nel reato previsto all’art. 570 del codice penale.

L’art. 570 c.p.

L’art. 570 c.p. al secondo comma sanziona la condotta di chi, obbligato alla prestazione, faccia mancare i mezzi di sussistenza nei confronti delle categorie di soggetti indicati dalla norma, tra i quali ovviamente si annoverano i figli minori. Pertanto, la norma ha lo scopo di colpire con la sanzione penale colui che si sottrae ai doveri di cosiddetta “assistenza familiare”.

La sentenza n. 42542/2016

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la situazione di disoccupazione invocata dal padre non ha giustificato il mancato mantenimento che, tra l’altro, era stato concordato in sede di separazione consensuale quando il padre era ben consapevole del suo stato di disoccupazione.

La Cassazione conferma la condanna stabilita dalla Corte di Appello di Trento che aveva già ritenuto il padre colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore. La Suprema Corte, tra l’altro, ha valutato altresì il genitore capace di lavorare e che anzi, oltre all’iscrizione nelle liste di collocamento, non si è per nulla adoperato nel cercare un’occupazione.

Inutile anche il tentativo del padre di scardinare l’esistenza dello stato di bisogno della figlia in quanto, sosteneva, essere ammessa ad agevolazioni di carattere assistenziale. La Corte a tal proposito, come più volte affermato, ha chiaramente affermato che la minore età dei figli costituisce di per sé una condizione di bisogno cui consegue l’obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, che non viene meno neanche laddove al sostentamento provveda l’altro genitore.

 

 

Avv. Marta Cuman
Avv. Marta Cuman

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