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Nascita di un figlio e riconciliazione

Come sappiamo la separazione (consensuale o giudiziale) non è uno stato irreversibile poiché i coniugi possono sempre avere un ripensamento e “riconciliarsi”.

Questo è il motivo per il quale tra la separazione e il divorzio intercorre per legge un lasso di tempo che consente alle parti di poter tornare sui propri passi e annullare la  avvenuta separazione.

La riconciliazione può avvenire formalmente mediante una dichiarazione di riconciliazione –  che  deve essere fatta nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o in quello in cui è trascritto l’atto di matrimonio – oppure tacitamente attraverso un comportamento oggettivamente incompatibile con la separazione (ripresa della coabitazione; concepimento di un figlio; ripresa del progetto familiare ..)

Il caso di cui ci occuperemo in questo approfondimento è proprio quello della nascita di un figlio dopo la separazione.

Non sempre però in questa ipotesi si può parlare di vera e propria riconciliazione.

Vediamo perché.

Intanto va precisato che la mera nascita di un figlio in costanza di separazione non comporta automaticamente la riconciliazione, poiché per parlare di vera e propria riconciliazione occorre che tra le parti vi sia stata una ripresa concreta, effettiva e duratura della convivenza coniugale e della comunione materiale e spirituale dei coniugi nuovamente inseriti in un progetto e in un contesto familiare.

Si può parlare di riconciliazione quindi solo  quando è stata ricostituita l’unione coniugale mediante la effettiva ripresa della comunione di intenti e di vita che è posta alla base del vincolo matrimoniale.

La semplice ripresa di incontri o di rapporti sessuali occasionali (pur nel caso del concepimento di un figlio) non comportano – quanto meno non sempre e non automaticamente – una vera e propria riconciliazione.

La Corte di Cassazione intervenuta sul punto ha chiarito proprio questo concetto ricordando che solo con  la ripresa concreta della convivenza tra i coniugi e con il ripristino del nucleo familiare accompagnato dalla comunione spirituale e materiale di intenti si può parlare di vera riconciliazione.

In buona sostanza quindi la semplice coabitazione – magari per ragioni di convenienza economica o la nascita di un figlio in costanza di separazione o la frequentazione occasionale di parenti e amici in comune – non determinano una riconciliazione se tali comportamenti non sono sorretti e accompagnati dalla precisa volontà di ripristinare il progetto familiare e la comunione materiale e spirituale posta alla base del matrimonio.

Nonostante la riconciliazione, come sopra detto, non necessiti di essere ufficializzata, ben potendo essere desunta dai comportamenti dei coniugi, per essere opponibile a terzi deve tuttavia essere comunicata formalmente mediante una apposita dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che provvederà a trascriverla a margine dell’atto di matrimonio.

Resta inteso che una volta riconciliati i coniugi potranno sempre procedere ad una nuova separazione.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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