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Modifiche ai delitti contro la famiglia

Con la Legge n. 172/2012 sono state apportate significative modifiche ai delitti contro la famiglia:

  • è stata estesa ai conviventi la tutela approntata dall’art. 572 c.p. valorizzando conseguentemente la famiglia di fatto e allargando l’ambito di operatività della fattispecie;
  • la pena inizialmente prevista nella reclusione da uno a cinque anni è stata inasprita nella reclusione da due a sei anni per l’ipotesi prevista al comma I dell’art. 572 c.p.;
  • al comma II del medesimo articolo è stato prevista una speciale circostanza aggravante alla cui applicazione consegue un aumento della pena qualora il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni quattordici;
  • è stata aumentato il tetto della pena prevista ove dal fatto di cui sopra derivi una lesione personale grave ex art. 583 c.p., applicandosi la reclusione da quattro a nove anni;
  • ove dal citato fatto derivi la morte, si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
  • il termine di prescrizione è stato raddoppiato ex art. 157 c. VI c.p.; dodici anni per l’ipotesi base o nel caso previsto al comma II; diciotto, trenta e quarantotto anni per le fattispecie aggravate di cui al comma III.

Il ridimensionamento del numero oscuro solitamente correlato alle forme di violenza in famiglia, conseguente a un aumento delle denunce rispetto al passato, ha comportato una emersione del fenomeno maggiormente attinente alla realtà che ha reso urgente approntare misure atte a soddisfare esigenze di tutela più specifiche. La risposta del legislatore è stata approntata con il D.L. n. 93/2013 attraverso l’introduzione di misure di prevenzione finalizzate alla tutela delle vittima di violenza domestica e con la configurazione di nuove aggravanti per i reati di furto, rapina, ricettazione e frode informatica.

Assume altresì rilievo la c.d. violenza assistita identificata dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia nel fare esperienza di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori ; quanto esposto direttamente e/o indirettamente . Non è ad oggi pacifico se, stante la natura abituale del reato, sia necessario che i minori assistano a una pluralità di atti di maltrattamento al fine di ritenere configurata la fattispecie.

L’aggravante prevista dall’art. 572 c.p. ove il reato venga commesso ai danni di infraquattordicenni, si estende all’ipotesi in cui i maltrattamenti vengono commessi in presenza di un minore di anni diciotto.

Il risarcimento del danno

La commissione di reati obbliga l’autore al risarcimento del danno cagionato ex art. 185 c.p.. Conseguentemente la persona offesa, ove voglia che venga penalmente sanzionato il soggetto agente e che lo stesso venga altresì condannato a risarcire il danno patito, può in sede penale costituirsi parte civile.
Danneggiato e persona offesa sovente coincidono, ma non è necessario che ciò accada. La persona offesa è infatti titolare dell’interesse tutelato dalla norma penale, mentre il danneggiato è colui il quale subisce il danno. Quest’ultimo può agire nei confronti dell’imputato o dell’eventuale responsabile civile; l’azione non è consentita nel processo a carico di minore.
La parte civile deve essere assistita da un avvocato, munito non solo di nomina in quanto difensore ma soprattutto di procura speciale.

Definizioni: denuncia, querela ed esposto

La denuncia è l’atto con il quale chi ha notizia del verificarsi di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. È un atto facoltativo – per la cui presentazione non è previsto alcun termine – tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.
La querela è la dichiarazione con la quale – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – la persona offesa rappresenta di essere stata vittima di un reato e palesa la sua volontà che se ne persegua penalmente l’autore. Soggetti legittimati ad agire in talune peculiari circostanze sono anche persone diverse dalla vittima quali ad esempio gli eredi della vittima, o i tutori nell’interesse delle persone sotto la loro tutela. I minori che abbiano superato gli anni quattordici e gli inabilitati possono proporre querela personalmente, ma se i loro tutori o genitori agiscono per loro conto l’azione autonoma non è ammessa.
È una condizione di procedibilità.
Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto- reato; entro sei mesi ove si tratta di delitti contro la libertà sessuale e in caso di atti persecutori.
E’ possibile rimettere la querela precedentemente proposta tranne per alcune fattispecie previste ex lege.
L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nel caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di P.S. informa l’Autorità giudiziaria, ove perseguibile d’ufficio; se si tratta di un delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un tentativo di bonario componimento della vicenda, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

(Avv. Veronica Ribbeni)

Redazione
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