Le condizioni stabilite al momento della separazione — assegni, affidamento, casa — non sono scolpite nella pietra. La vita cambia: si perde il lavoro, si trova una nuova occupazione, i figli crescono, le esigenze si modificano. Quando questo accade, è possibile modificare le condizioni della separazione o del divorzio. Vediamo a quali condizioni e come.
Il principio: contano i mutamenti delle circostanze
Quando i coniugi si separano, in modo consensuale o giudiziale, vengono fissate alcune condizioni destinate a regolare la loro vita da separati. Queste condizioni si basano sulla situazione esistente in quel momento. Se la situazione cambia in modo rilevante, le condizioni possono essere riviste: è il principio per cui un accordo vale finché restano immutate le circostanze su cui si fondava.
Non basta quindi un capriccio o un piccolo cambiamento: serve un mutamento concreto e significativo rispetto alla situazione esistente al momento della separazione.
I presupposti per chiedere la modifica
Le situazioni tipiche che giustificano una richiesta di modifica sono:
- un mutamento delle condizioni economiche: perdita o cambiamento del lavoro, riduzione o aumento significativo del reddito di uno dei due;
- il cambiamento delle esigenze dei figli: crescita, nuovi bisogni scolastici o di salute, raggiungimento dell’autosufficienza;
- una nuova situazione personale: una nuova convivenza, un trasferimento, la nascita di altri figli;
- il venir meno dei presupposti di un provvedimento, ad esempio l’assegnazione della casa quando i figli non vi abitano più.
Cosa si può modificare
La modifica può riguardare le diverse condizioni economiche e relative ai figli:
- l’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli (aumento o riduzione);
- le modalità di affidamento e i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore;
- l’assegnazione della casa familiare;
- la ripartizione delle spese.
Come si procede
La strada dipende dal grado di accordo:
- se i coniugi sono d’accordo sulla modifica, possono formalizzarla con una procedura congiunta, più rapida ed economica (anche tramite negoziazione assistita);
- se manca l’accordo, occorre rivolgersi al tribunale con un ricorso per la modifica delle condizioni, e sarà il giudice a decidere, valutato il mutamento delle circostanze.
Un aspetto importante: la modifica, di regola, non ha effetto retroattivo. Decorre dalla domanda o dalla decisione, non da prima. Per questo, quando le condizioni non sono più sostenibili, conviene attivarsi tempestivamente anziché accumulare arretrati o aspettative.
Per il quadro generale leggi separazione consensuale e giudiziale; sul versante divorzio, vedi la modifica delle condizioni di divorzio. Il presupposto della separazione è l’art. 151 del Codice civile.
Se le condizioni della tua separazione non sono più sostenibili, non sei solo. richiedi una consulenza gratuita e valuteremo insieme la tua situazione.
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Domande frequenti
Si possono modificare le condizioni della separazione?
Sì, quando muta in modo rilevante la situazione esistente al momento della separazione: redditi, lavoro, esigenze dei figli o situazione personale. Non basta un cambiamento minimo.
Come si chiede la modifica delle condizioni?
Se c’è accordo, con una procedura congiunta rapida; se manca, con un ricorso al tribunale, che decide valutato il mutamento delle circostanze.
La modifica vale anche per il passato?
No, di regola. La modifica decorre dalla domanda o dalla decisione, non retroattivamente: per questo conviene attivarsi tempestivamente.
Posso ridurre il mantenimento se ho perso il lavoro?
Puoi chiederne la revisione, dimostrando il mutamento concreto delle tue condizioni economiche. Sarà valutato l’effettivo cambiamento rispetto alla situazione iniziale.