Le decisioni in merito alla prole, a seguito di separazione o divorzio, comportano conseguenze inevitabili anche riguardo la possibilità dei nonni, sia paterni che materni, di continuare ad avere un rapporto stabile e duraturo coi nipoti.
Nella società attuale, caratterizzata per lo più da genitori entrambi lavoratori, il ruolo dei nonni diventa fondamentale nella crescita dei figli, spesso accuditi in sostituzione dei genitori sempre più impegnati. In un siffatto contesto ben potrà comprendersi quanto sia importante tutelare e proteggere anche tali rapporti: nipoti-nonni, in caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio, evitando di far ricadere sui minori le conseguenze di un ulteriore cambiamento delle abitudini di vita.
In realtà il diritto dei nonni di andare a trovare i bambini trova un suo primo riconoscimento già nel Codice civile, pur se la previsione veniva inizialmente fatta in relazione ad una situazione di divorzio. L’art. 317 bis c.c. oggi prevede il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi coi nipoti, laddove vi sia un contesto di separazione o di divorzio dei genitori, tale diritto è assicurato dalla possibilità di adire il Tribunale dei Minori onde vedersi riconosciuto tale diritto nella situazione in cui non fosse reso possibile realizzarlo. Ciò che il Tribunale dei Minori è chiamato a fare è dunque emettere quei provvedimenti che rendano possibile il mantenimento del rapporto, e questo nell’interesse esclusivo dei minori.
Più di recente, tuttavia, è intervenuta in merito la Corte di Giustizia Europea. L’occasione è stata data da un caso specifico di una donna bulgara a cui era stata negata la possibilità di vedere il nipote sedicenne, trasferitosi a vivere col padre in Grecia a seguito di divorzio dei genitori, motivo per cui il caso era stato rimesso alla Corte di Giustizia europea che, investita della questione, ha interpretato estensivamente nei confronti dei nonni il diritto di visita proprio dei genitori non affidatari.
Tuttavia quello dei nonni è un diritto che ha già visto esprimersi la giurisprudenza in più occasioni, anche prima delle innovazioni legislative, per la peculiarità del rapporto stesso. Se è certo, infatti, che l’interesse del minore deve essere il punto di riferimento per qualsiasi decisione venga presa in merito alla prole, di modo che non si potrà imporre al minore la visita del nonno ove lo stesso non ne abbia piacere oppure dove la vicinanza con tale soggetto possa determinare conseguenze dannose per il minore stesso, i giudici, investiti della questione, avranno l’obbligo di sentire il minore oltre che il pubblico ministero.
Il rapporto non può essere né imposto né eliminato senza una valida motivazione, e tale motivazione, alla luce delle varie pronunce che si sono susseguite nel tempo, non possono che tener conto di quanto sia importante continuare a mantenere o creare ex novo un rapporto che sia di crescita e di sostegno per l’equilibrio del minore.
Non sarà dunque il nonno, in quanto tale, ad aver un vero e proprio diritto esercitabile tout court, quanto il minore ad ver diritto ad avere nella propria vita una figura tanto importante e talvolta imprescindibile per una sana crescita e sviluppo.