Sintesi dei contenuti
Come sappiamo nel caso di separazione i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento prevalente dei minori presso uno dei due.
Questo assetto comporta necessariamente che il genitore non collocatario debba corrispondere all’altro genitore un assegno periodico di mantenimento ordinario oltre a dover partecipare alle spese straordinarie (che normalmente vengono divise tra i genitori in misura del 50%, ma può accadere che, in base alle rispettive possibilità economiche, tale misura possa essere stabilita anche – su accordo tra le parti – in percentuali diverse).
Per tale ragione il Giudice nel provvedimento – provvisorio o definitivo che sia – stabilisce un importo mensile che il genitore non collocatario dovrà versare all’altro genitore per il mantenimento ordinario di ciascun figlio e contemporaneamente stabilirà la percentuale in cui quel genitore dovrà contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative alla prole, che normalmente debbono essere preventivamente concordate tra i genitori ed espressamente approvate.
Ecco dunque che assume fondamentale importanza la distinzione tra spese ORDINARIE e spese STRAORDINARIE, che troppo spesso ha causato liti e discussioni tra i genitori.
Sebbene più volte la giurisprudenza sia intervenuta per fornire chiarimenti in ordine alla distinzione tra le spese ordinarie (quelle cioè destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore come vitto, alloggio, vestiario..e che sono dunque per loro stessa natura prevedibili) e quelle straordinarie (che sono invece costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali o ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” – Cass. Civ., n. 7672_ 1999; Cass. Civ., n. 6201_2009), ciò non è stato sufficiente ad evitare controversie sul tema.
I protocolli d’intesa
Per evitare dunque ulteriore contenzioso negli ultimi anni è invalsa la prassi da parte di numerosi Tribunali di stipulare dei protocolli d’intesa tra Foro, Avvocatura e associazioni rappresentative, con lo scopo di creare dei veri e propri elenchi o almeno delle linee guida chiare cui fare riferimento in caso di dubbi circa la qualificazione di spesa.
Da diversi anni è quindi possibile fare riferimento al proprio Tribunale di competenza territoriale per poter verificare se una tale spesa rientra fra le spese ordinarie o sia invece da considerarsi straordinaria.
Tali Protocolli rappresentano uno strumento molto importante e per tale ragione è buona norma – in sede di separazione /divorzio – fare espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di riferimento direttamente in sede di ricorso.
Il rimborso delle spese straordinarie
La regola generale prevede che le spese STRAORDINARIE sostenute da un genitore possono essere rimborsate quando sono state preventivamente concordate tra i genitori e dietro presentazione della relativa documentazione (fatture, scontrini…)
Normalmente quindi le spese extra sono concordate di comune accordo tra i genitori per poter poi essere sostenute al 50% o nella diversa percentuale stabilita dal Giudice.
Quando le spese straordinarie non sono concordate
Cosa accade però se la spesa è urgente e non c’è accordo tra i genitori?
La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il principio fondamentale è la preminenza dell’interesse del figlio rispetto alla concertazione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per la prole.
In buona sostanza se la spesa straordinaria è urgente e/o indifferibile (si pensi ad esempio ad una spesa necessaria per la salute del minore), essa andrà comunque ripartita tra i genitori a prescindere dal previo accordo.
Con la sentenza n.21726/018 (tra le tante sul tema) la Suprema Corte ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, in base al quale “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto l’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
La giurisprudenza, quindi, ha stabilito che possono essere rimborsate anche le spese straordinarie che non incontrano il consenso dell’altro genitore, a condizione che rispondano all’interesse del minore e siano compatibili con le condizioni economiche della famiglia.
Ancora più recentemente la Cassazione (con sent. n. 707/2020 ) è intervenuta di nuovo sul punto ribadendo che il genitore collocatario o affidatario del minore può farsi rimborsare anche le spese straordinarie per le quali l’altro non era d’accordo a patto che non si tratti di spese voluttuarie, ma di spese che rispondano agli interessi ed alle necessità del figlio e siano compatibili con le condizioni della famiglia.
E se il genitore non paga?
Laddove un genitore sia inadempiente nonostante la spesa sia documentata e necessaria, l’altro genitore potrà rivolgersi al Tribunale competente e chiedere l’emanazione di un decreto ingiuntivo sulla base della documentazione di spesa (la spesa straordinaria di cui si chiede il rimborso dovrà infatti essere documentata).
Discorso diverso se l’inadempimento riguarda il mantenimento ordinario.
L’omologa della separazione o la sentenza di separazione/divorzio ove è riportato l’obbligo di mantenimento ordinario per un determinato importo, rappresenta infatti di per sé un “titolo esecutivo” e come tale autorizza l’altra parte a procedere direttamente con il precetto.