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la giurisprudenza in materia di affido paritario

Una delle questioni più controverse nell’ambito di una separazione è quella relativa all’affidamento dei figli minori. In sede di separazione, infatti, il Giudice è tenuto ad emettere i provvedimenti relativi non solo al mantenimento della prole ma anche quelli relativi al collocamento della stessa.

LA NORMATIVA ITALIANA

Il nostro ordinamento non disciplina espressamente i tempi e i modi del collocamento dei figli minori, che viene affidato quindi al prudente apprezzamento del Giudice. La norma di riferimento è comunque rappresentata dall’art.337 ter del Codice Civile, il quale prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (…)

Il principio cardine previsto dalla legge è – come è noto – quello dell’affido condiviso (introdotto con la Legge n.54/2006) sulla base del quale la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori in modo equo, ma i figli vengono collocati prevalentemente presso uno dei due genitori (nella maggioranza dei casi presso la madre). Sostanzialmente da un lato viene garantita l’equa ripartizione della responsabilità genitoriale, ma dall’altro, di fatto, i figli minori restano collocati presso uno solo dei due genitori, con facoltà per l’altro genitore di frequentarli in tempi ben precisi (solitamente 2 o 3 pomeriggi alla settimana ed a weekend alternati).

Nel corso del tempo tuttavia si è fatto strada il cosiddetto principio dell’ “affido paritario” tra i genitori: per intenderci quello prospettato nel noto Decreto Pillon (ancora sottoposto all’esame della Commissione Giustizia e di cui troverete un esame più approfondito all’interno del sito), il quale mira a realizzare il principio del collocamento paritario della prole con mantenimento diretto dei figli a cura del genitore di volta in volta collocatario. Ciò che qui interessa è esaminare la posizione dei Giudici di merito che si sono espressi a favore del riconoscimento del principio dell’affido paritario, che – come sopra s’è detto – rappresenta ancora un’eccezione nel nostro Paese.

Il primo ad essersi espresso in tal senso è stato il Tribunale di Perugia, il quale già nel 2014 ha emesso un protocollo per il processo di famiglia in cui è espressamente previsto che i genitori prevedano nelle proprie istanze “tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.

Nel 2017 poi anche i Tribunali di Brindisi (che ha emanato le cd. Linee guida per la sezione famiglia del Tribunale di Brindisi) e di Salerno hanno adottato – pur invitando sempre a valutare con prudenza caso per caso – la soluzione dell’affido paritario tra i genitori, aprendo la strada alla concreta realizzazione del principio della bigenitorialità e della concreta custodia fisica dei figli effettivamente paritaria.

A tutt’oggi non sono ancora molte le pronunce dei Tribunali in tal senso, ma ve ne sono alcune che meritano attenzione.

In particolare va segnalata la nota pronuncia del Tribunale di Catanzaro che, con decreto 28 febbraio 2019 n. 443, ha riconosciuto il collocamento paritario della prole fra i genitori, precisando che – sebbene l’affido condiviso sia a tutt’oggi la soluzione maggiormente praticabile e preferibile – la diversa soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è comunque preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità, tenendo in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc.). Tale pronuncia, pur essendo una delle poche in tal senso, rappresenta un’ importante apertura verso il principio dell’affido paritario tra i genitori che comincia ad apparire oggi una soluzione praticabile in presenza di condizioni favorevoli.

Un’altra pronuncia interessante arriva dal Tribunale di Roma, con decreto n.21191/2018. Anche in questo caso il Tribunale ha riconosciuto l’affidamento paritario stabilendo il collocamento paritetico alternato fra i genitori, in presenza delle condizioni adatte, con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore. Come è intuibile, infatti, il collocamento paritario può realizzarsi solo laddove sussistano le condizioni idonee: conta quindi l’età del minore (è da escludere nei casi di figli molto piccoli ad esempio), così come contano le condizioni lavorative ed abitative di ciascun genitore (ad esempio la vicinanza tra le abitazioni è certamente un fattore che consente una più facile realizzazione del collocamento paritario, così come gli orari di lavoro hanno un peso importante nella determinazione di una simile organizzazione e via dicendo).

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

Va detto che in altri Paesi Europei la cosiddetta shared custody è praticata in maniera sempre più crescente ed altrettanto avviene negli U.S.A. ove la stessa letteratura scientifica spiega i benefici che il minore trae a livello psico fisico nel frequentare in egual misura entrambi i genitori rispetto al minore che frequenta una delle due figure genitoriali (solitamente il padre) per periodi ridotti rispetto all’altro genitore. Sotto tale profilo non possiamo dimenticare del resto l’attenzione che a livello internazionale è data agli interessi del minore: basti pensare alla “Convenzione sui diritti dell’Infanzia” (New York, 20.11.1989) e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991 che riconosce “il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” o al Trattato di Lisbona nel quale – tra le altre statuizioni – si prevede il “diritto del bambino di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. Infine, anche il Consiglio d’Europa ha adottato, in data 2 ottobre 2015, la risoluzione n. 2079 (firmata anche dal nostro Paese), con la quale si invitano, tra l’altro, gli Stati membri a promuovere la shared residence e a incentivare l’adozione di piani genitoriali dettagliati. Nel nostro Paese, come s’è detto, la soluzione prevalente continua ad essere invece quella dell’affido condiviso con collocamento prevalente presso uno dei due genitori: i casi sopra citati però sono importanti perché rappresentano un’apertura verso la soluzione dell’affido paritario che non appare più così irraggiungibile almeno in presenza delle adeguate condizioni e pur sempre tenendo conto del preminente interesse del minore. Il percorso appare ancora lungo ed è necessario, quindi, che tutti gli operatori del diritto intervengano in concreto per una sempre maggiore realizzazione del principio della “bigenitorialità” che passa anche – e soprattutto -attraverso l’ equa ripartizione dei tempi di permanenza dei minori presso entrambe le figure genitoriali.

Avv. Daniela Giuliani
Avv. Daniela Giuliani

L'Avv. Daniela Giuliani dirige la sede di Roma di AMA (Avvocati Matrimonialisti Associati). Se desideri ulteriori approfondimenti su quest'articolo, puoi contattarla compilando il modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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