La quota di trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge spetta a chi ha divorziato, non a chi è soltanto separato. È una distinzione netta, che nella pratica sorprende molte persone: la separazione lascia il matrimonio in piedi, e con esso lascia fuori dal diritto alla quota di TFR chi non ha ancora completato il percorso fino al divorzio. Questo non significa però che il coniuge separato resti a mani vuote.
Anche la quota di trattamento di fine rapporto presuppone che tu sia titolare dell’assegno divorzile: se il punto è ancora da chiarire, lo trovi spiegato ne la guida all’assegno divorzile.
Al coniuge separato la quota di TFR non spetta
Se il lavoratore matura il trattamento di fine rapporto dopo la separazione ma prima del divorzio, l’altro coniuge non può chiederne l’assegnazione di una quota. La legge riconosce quel diritto soltanto in sede di divorzio e in presenza di presupposti specifici.
È un punto su cui conviene non improvvisare: chiedere la quota quando non se ne ha titolo espone a una pronuncia di rigetto e alle spese, mentre esiste una strada diversa e concretamente praticabile.
Che cosa può ottenere il coniuge separato
La liquidazione incassata dall’altro coniuge è a tutti gli effetti un mutamento della sua condizione economica, e questo apre la porta alla modifica delle condizioni di separazione. Il coniuge separato può cioè chiedere al giudice la revisione dell’assegno di mantenimento, e il TFR percepito entrerà nella valutazione del nuovo importo.
Il risultato non è una quota del TFR, ma un assegno rideterminato che di quel TFR tiene conto. Sui presupposti e sulla procedura si veda la revisione dell’assegno di mantenimento, che funziona nei due sensi: al rialzo come al ribasso.
Il momento conta: prima o dopo il ricorso per divorzio
C’è però un’ipotesi intermedia che vale la pena conoscere, perché sposta l’esito. Se il trattamento di fine rapporto matura dopo il deposito del ricorso per divorzio ma prima della sentenza, il diritto alla quota è riconosciuto.
La conseguenza pratica è che il momento in cui si avvia il procedimento può fare la differenza fra ottenere una quota e non ottenerla, quando è prevedibile che il rapporto di lavoro dell’altro coniuge stia per cessare.
Al coniuge divorziato spetta il quaranta per cento
Con il divorzio la quota è pari al 40 per cento del trattamento maturato negli anni di lavoro coincidenti con la durata del matrimonio, calcolati dal giorno delle nozze fino allo scioglimento del vincolo. Il calcolo si fa al netto delle anticipazioni che il lavoratore avesse già ottenuto.
Le condizioni sono due e devono ricorrere entrambe:
- essere titolare di assegno divorzile a carico dell’ex lavoratore;
- non essersi risposati dopo il divorzio.
Sul calcolo e sui casi particolari abbiamo scritto in liquidazione del TFR e divorzio e in la quota di TFR che spetta all’ex coniuge.
Attenzione all’assegno una tantum
Chi ha accettato la corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione perde il diritto alla quota di TFR, perché non è più titolare di un assegno periodico. È una delle conseguenze meno considerate al momento della scelta, e va messa sul piatto insieme alle altre: ne parliamo in assegno divorzile una tantum.
Lo stesso vale per il nuovo matrimonio: celebrarlo fa venire meno il presupposto, e con esso la quota.
Che cosa bisogna provare
Chi chiede l’assegnazione della quota deve dimostrare tre cose:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la durata del matrimonio, da rapportare agli anni di lavoro cui il TFR si riferisce;
- l’esistenza di un assegno divorzile a proprio favore.
Serve quindi la sentenza di divorzio, la documentazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge e il provvedimento che riconosce l’assegno.
Come si ottiene, in concreto
Due sono le vie: il riconoscimento nella stessa sentenza di divorzio, chiedendolo in quella sede, oppure un’istanza autonoma depositata in tribunale dopo la sentenza. La seconda è la strada obbligata quando il rapporto di lavoro cessa a distanza di anni dal divorzio.
In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un legale: non si tratta di un adempimento amministrativo verso il datore di lavoro, ma di una domanda giudiziale.
Leggi anche
- Liquidazione del TFR e divorzio
- La quota di TFR che spetta all’ex coniuge
- Assegno divorzile una tantum
- La revisione dell’assegno di mantenimento
Domande frequenti
Sono separato, non divorziato: posso chiedere una quota del TFR?
No. Il diritto alla quota nasce con il divorzio. Puoi però chiedere la modifica delle condizioni di separazione, perché il TFR incassato dall’altro coniuge muta la sua situazione economica e incide sull’assegno.
Quanto spetta esattamente?
Il 40 per cento della parte di trattamento maturata negli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio, al netto delle anticipazioni già percepite dal lavoratore.
Se mi risposo perdo la quota?
Sì. Il nuovo matrimonio fa venire meno uno dei due presupposti richiesti, insieme alla titolarità dell’assegno divorzile.
Ho preso l’assegno in un’unica soluzione: ho comunque diritto?
No. Chi ha scelto la corresponsione una tantum non è titolare di un assegno periodico e perde per ciò stesso il diritto alla quota di TFR.