Parliamo di una recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione (la numero 7134/2020 del 13/3/2020) relativa al tema del mantenimento dei figli, con particolare riguardo al caso in cui i coniugi abbiano redditi uguali.
Con tale ordinanza la Cassazione ha, infatti, “cassato con rinvio” (rimettendo, cioè, il giudizio alla Corte che aveva emesso il provvedimento) una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello che aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento per il figlio (inizialmente stabilito dal Tribunale in un importo maggiore).
Oggetto del ricorso in Cassazione era l’omessa applicazione dei principi fissati dalla legge per la quantificazione dell’assegno.
Vediamo dunque quali sono i criteri stabiliti dalla legge da utilizzare ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento a favore della prole.
L’art. 337 ter c.c.
I criteri per la determinazione del mantenimento sono enunciati dall’art.337 ter c.c., quarto comma, e attengono alle esigenze del figlio e al tenore di vita a cui era abituato durante la convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei due genitori, nonché alle risorse economiche e alla valenza economica delle cure prestate da ciascun genitore.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7134/2020 del 13/3/2020
La Suprema Corte accoglieva dunque il ricorso della moglie ritenendo che la Corte di Appello non avesse effettivamente tenuto conto di tali criteri e non aveva, quindi, applicato correttamente l’articolo 337 ter c.c. nella parte in cui enuncia i parametri da applicare per il corretto calcolo dell’importo dovuto a titolo di mantenimento.
Secondo la Cassazione la Corte d’Appello aveva di fatto ignorato i predetti criteri e, in particolar modo, il criterio principale sulla base del quale ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle proprie risorse economiche.
Nel caso di specie – poiché i redditi di entrambi i genitori erano equivalenti – anche l’importo del mantenimento sarebbe dovuto essere paritario: di qui la decisione assunta con l’ordinanza in esame, che ha appunto accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata.
Questa ordinanza ci interessa in modo particolare poiché – ancora una volta- la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui l’obbligo di mantenimento della prole deve essere parametrato alle reali capacità economico-reddituali di ciascun genitore e, laddove tali capacità dovessero risultare paritetiche, anche l’importo del mantenimento dovrà essere posto in egual misura a carico dei genitori.
In conclusione, dunque, possiamo ribadire il principio ancor più generale secondo cui la quantificazione del mantenimento – lungi dall’essere il risultato di un mero calcolo matematico – discende da un complesso di fattori e di criteri di valutazione da considerare in funzione del singolo contesto oggetto d’esame.