Sintesi dei contenuti
Molto spesso sentiamo parlare di diritto agli alimenti e talvolta si tende a considerare impropriamente il diritto agli alimenti come sinonimo di diritto al mantenimento. In realtà i due concetti sono molto diversi tra loro per caratteristiche, presupposti e requisiti.
Andiamo subito ad analizzare cos’ è il diritto agli alimenti e cosa prevede.
Partendo dal dato normativo l’art.433 c.c. prevede che
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
- il coniuge;
- i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi ( anche naturali);
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali .
L’obbligazione alimentare, consiste sostanzialmente in una prestazione di carattere patrimoniale e di carattere assistenziale effettuata da un soggetto obbligato all’interno del gruppo familiare nei confronti di un familiare che versi in stato di bisogno, per legge o volontà delle parti.
Va subito chiarito che trattandosi di un diritto che tutela un diritto essenziale della persona esso è indisponibile, non cedibile, non può essere oggetto di pignoramento né di altro tipo di transazione e men che meno di rinuncia.
Con il termine “alimenti” ci si riferisce a tutto ciò che risulta essenziale alla sopravvivenza di un soggetto (quindi vitto, alloggio, cure mediche essenziali, vestiario.. )
Presupposti del diritto agli alimenti
Il diritto agli alimenti sorge in presenza dei seguenti requisiti:
- lo stato di bisogno oggettivo in cui versa colui che riceve gli alimenti (ovvero la mancanza e/o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita);
- l’incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);
- la capacità economica dell’obbligato (tale da poter sopportare l’onere degli alimenti);
- il vincolo relazionale tra i due soggetti ovvero tra l’obbligato e l’avente diritto agli alimenti (che è quello individuato dal codice civile negli artt.433 e seguenti).
Soggetti obbligati al versamento degli alimenti
Come sopra abbiamo scritto i soggetti obbligati sono individuati espressamente dalla legge e sono quei soggetti legati da un vincolo di parentela, adozione o affinità al soggetto beneficiario della prestazione.
L’elenco dei soggetti obbligati è tassativo e il beneficiario deve necessariamente rivolgersi all’obbligato più prossimo in ordine di grado per poi – in caso di impossibilità – rivolgersi a quello più remoto.
In cosa consiste il versamento degli alimenti
La prestazione alimentare può consistere o in una erogazione di danaro (e pertanto il suo ammontare dipenderà dalle capacità economiche di tutti i soggetti coinvolti – obbligato e beneficiario – tenuto conto che la prestazione deve sostanzialmente garantire all’avente diritto di poter condurre una vita dignitosa e soddisfare le essenziali esigenze di vita quotidiana) oppure in una obbligazione in natura (ad esempio accogliere in casa il beneficiario).
Come richiedere gli alimenti
La domanda per ottenere gli alimenti si propone con un atto di citazione in cui il richiedente dovrà dimostrare sia lo stato di bisogno, sia l’impossibilita di provvedere al proprio mantenimento con un’attività lavorativa adeguata alle sue possibilità.
Il diritto può sorgere però anche per volontà delle parti, attraverso un contratto o attraverso un testamento.
Modifica o estinzione dell’obbligo al versamento degli alimenti
Naturalmente la sussistenza e permanenza del diritto agli alimenti dipende da diverse variabili (come il permanere dello stato di bisogno dell’avente diritto o le condizioni economiche dell’obbligato) e la prestazione può essere quindi ridotta, modificata o estinta per decisione del Giudice o su istanza delle parte interessata nel caso in cui una delle suddette variabili venga a modificarsi o a mancare.
L’art.440 c.c. recita testualmente
“Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti”
L’obbligazione alimentare però può anche estinguersi anche per altre ragioni (ad esempio per morte dell’alimentando o dell’alimentante; oppure per il venir meno del presupposto dello stato di bisogno dell’alimentando o della possibilità economica dell’alimentante)
Differenza tra alimenti e mantenimento
Come abbiamo scritto all’inizio spesso i due diritti vengono utilizzati impropriamente come sinonimi, ma ciò non è corretto.
Laddove infatti il diritto agli alimenti rappresenta un aiuto fornito al familiare che versa in stato di bisogno al quale è così consentito di soddisfare le proprie basilari esigenze di vita, il diritto al mantenimento rappresenta invece un’obbligazione molto più ampia che tiene conto anche del tenore di vita della famiglia e rappresenta altresì un dovere di assistenza morale che nasce in seno alla famiglia.
Inoltre laddove il diritto agli alimenti sorge necessariamente in presenza di uno stato di bisogno del beneficiario, il diritto al mantenimento invece prescinde dal requisito dello stato di bisogno (che è l’elemento discriminante per eccellenza tra le due figure).
Ed ancora mentre il diritto agli alimenti sorge nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di procurarsi da solo i mezzi di sostentamento, il diritto al mantenimento nasce da un dovere di assistenza familiare che sorge in seno alla famiglia.
Alimenti e separazione
Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda il caso di una separazione con addebito (sul tema si rimanda anche al nostro articolo in tema di separazione con addebito): in questo caso, infatti, mentre il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, viceversa conserva il diritto agli alimenti (sempre ovviamente in presenza dei requisiti sopra elencati).
Chiaramente l’importo della prestazione alimentare sarà equivalente solo alla somma sufficiente a consentire la sopravvivenza del beneficiario che si trovi in uno stato di particolare indigenza e povertà .
In sintesi, dunque, Il coniuge economicamente più debole cui è stata addebitata la separazione non avrà diritto all’assegno di mantenimento (che gli consente di mantenere lo stesso tenore di vita precedente alla separazione) ma – se non ha redditi sufficienti alla propria sussistenza avrà diritto ad un assegno alimentare il cui ammontare è limitato ai bisogni primari e necessari di sopravvivenza.